Sul supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta ufficiale n. 1 del 2
gennaio 2013 è stato pubblicato il
Decreto del Ministero dello
sviluppo economico 28 dicembre 2012 recante "Incentivazione
della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed
interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni".
Il decreto in argomento consta di
18 articoli e di 4
allegati in cui, in attuazione dell'art. 28 del
decreto
legislativo 3 marzo 2011 n. 28, viene disciplinata
l'
incentivazione di interventi di piccole dimensioni per
l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di
energia termica da fonti rinnovabili realizzati a decorrere
dall'entrata in vigore del decreto stesso, ai fini del
raggiungimento degli obiettivi specifici previsti dai Piani di
azione per le energie rinnovabili e per l'efficienza energetica di
cui all'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo n.
28/2011.
Tra gli obiettivi del nuovo decreto, anche quelli:
- di creare un meccanismo incentivante sul modello del "conto
energia" dedicato alle FER termiche, che contribuisca al
raggiungimento degli obiettivi nazionali di sviluppo delle fonti
rinnovabili;
- di introdurre un meccanismo incentivante dedicato agli
interventi di efficienza energetica nella Pubblica Amministrazione
in grado di contribuire al raggiungomento dell'obiettivo di
efficienza energetica del patrimonio pubblico previsto dalla nuova
Direttiva europea sull’eficienza energetica.
Con il decreto
vengono incentivati i piccoli interventi di
efficienza energetica e per la produzione di energia termica da
fonti rinnovabili (pompe di calore, scaldacqua, solare termico
e generatori di calore a biomassa).
L'accesso agli incentivi per le rinnovabili termiche (articolo 4,
comma 2) verrà consentito ai soggetti pubblici, inclusi per la
prima volta l'IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), e privati,
mentre quelli per l'efficienza energetica (articolo 4, comma 1)
sono riservati ai soggetti pubblici. Per quanto concerne i soggetti
privati e pubblici sono incentivabili:
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe
di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica,
geotermica o idrotermica;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di
riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali
esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di
generatore di calore alimentato da biomassa;
- l'installazione di collettori solari termici, anche abbinati a
sistemi di solar cooling;
- lasostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa
di calore.
Soltanto per i soggetti pubblici sono, anche, incentivabili:
- l'isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume
climatizzato;
- la sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi
delimitanti il volume climatizzato;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti
generatori di calore a condensazione;
- l'installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di
chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi
o mobili, non trasportabili.
Per tutte le tecnologie ammesse a incentivo, il nuovo decreto
stabilisce una serie di
valori prestazionali minimi. In
particolare, l'incentivo risulta commisurato all'energia
rinnovabile prodotta e al risparmio energetico conseguito e sarà
differenziato per taglie e zone climatiche. Per gli impianti a
biomassa o a PdC fino a 35 kWt e solari termici fino a 50 mq,
l'ammontare annuo dell'incentivo è costante, calcolato a forfait ed
erogato per un biennio. Per quanto riguarda, invece, gli impianti
di taglia maggiore, l'ammontare annuo dell'incentivo è costante,
conteggiato a forfait ed erogato per un quinquennio. L'incentivo,
erogato in rate annuali costanti, è pari ad una percentuale della
spesa sostenuta per l'intervento.
Per l'accesso agli incentivi il soggetto responsabile deve
presentare
domanda al GSE attraverso la scheda-domanda, resa
disponibile dallo stesso GSE tramite il portale Internet di cui
all'art. 14, comma 1 del decreto legislativo n. 28/2011. La domanda
deve essere presentata
entro sessanta giorni dalla data di
effettuazione dell'intervento o di ultimazione dei lavori,
ovvero entro i sessanta giorni successivi alla data in cui e' resa
disponibile sul portare del GSE la scheda-domanda, pena la non
ammissibilita' ai medesimi incentivi.
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