Circolare Agenzia delle Entrate

02/01/2007

L’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 37/E del 29 dicembre scorso recante “IVA -Applicazione del sistema del reverse-charge nel settore dell’edilizia. Articolo 1, comma 44, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 27 dicembre 2006).” prima della scadenza dell’1 gennaio 2007 detta le relative istruzioni con una serie di opportune precisazioni che riguardano:
  • la decorrenza;
  • l’individuazione del settore edile;
  • i contratti interessati dal reverse-charge;
  • il rimborso e la compensazione di eccedenze detraibili;
  • i rapporti associativi.
Il reverse-charge, come previsto dal comma 44 della Finanziaria 2007 è scattato a partire da ieri 1 gennaio 2007, sovrapponendosi, praticamente, ad una identica disposizione del decreto legge 223/2006 di dubbia interpretazione e che non ha trovato applicazione.
E’ previsto che entro marzo 2007 verranno emessi uno o più decreti dal Ministero dell’Economia al fine di varare i tasselli normativi necessari al funzionamento delle nuove regole.

Ma procediamo con ordine.
Dall’1 gennaio 2007 l’IVA si applicherà con il sistema del “reverse-charge” alle prestazioni dei subappaltatori in edilizia: la norma sposta all’appaltatore l’onere di versare l’IVA dovuta dal subappaltatore.
La nuova Finanziaria estende l’ambito di applicabilità del metodo della tassazione inversa (reverse-charge appunto) agli effetti dell’IVA.
Il reverse-charge sarà applicabile anche alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili o nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore; alle cessioni inerenti la telefonia radiomobile, i personal computer e i prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave o miniere. Il destinatario della cessione o della prestazione è tenuto al pagamento dell’imposta se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate precisa che sono coinvolte nel meccanismo del reverse-charge tutte le attività inerenti le costruzioni, non soltanto di edifici ma anche di opere del genio civile, come ponti, strade, ferrovie, aeroporti, linee elettriche mentre sono escluse dal meccanismo del reverse-charge le attività che, pur inserendosi nell’ambito di un lavoro di costruzione, non concretizzano l’esercizio di un’attività edile come ad esempio la realizzazione di giardini o di attrezzature e impianti industriali.

In pratica, il versamento dell’IVA non è più eseguito dal subappaltatore, ma direttamente dall’appaltatore e ciò vuol dire che le fatture del subappaltatore all’appaltatore dovranno essere esenti da IVA, con precisa indicazione della legge che lo esenta. Tocca, quindi all’appaltatore versare l’IVA, integrando la fattura ricevuta e specificando l’aliquota e la relativa imposta, con i conseguenti obblighi di registrazione che vanno effettuati sia nel registro dei corrispettivi che in quello degli acquisti.
>BR> Il “reverse-charge” non intacca il rapporto tra il committente principale e la ditta appaltatrice, ma riguarda i rapporti di subappalto che hanno oggetto le prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese nel settore edile, sia per lavori pubblici sia per quelli privati.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che per delimitare, sulla base di criteri oggettivi, le prestazioni per le quali deve essere adottato il sistema del reverse-charge occorre fare riferimento alla tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN (2004) che deve essere utilizzata dai contribuenti negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate ed alle relative note esplicative, entrambe consultabili sul sito www.agenziaentrate.it .
Nella circolare, viene, altresì, precisato che il reverse-charge non trova applicazione in relazione alle prestazioni rese nell’ambito delle società consortili e dei consorzi di cooperative.

La Finanziaria 2007, al fine di ridurre le difficoltà dei subappaltatori che non potendo più scaricare l’IVA dovranno chiederne il rimborso, ha anche previsto una corsia accelerata nella quale in non più di tre mesi verranno effettuati i rimborsi.
Resta però da chiarire la categoria di contribuenti che potranno godere di questa agevolazione ed in questo senso si attendono dei decreti del Ministero dell’Economia.

A cura di Gianluca Oreto


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