L’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 37/E del 29 dicembre
scorso recante “
IVA -Applicazione del sistema del reverse-charge
nel settore dell’edilizia. Articolo 1, comma 44, della legge
finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 27 dicembre 2006).”
prima della scadenza dell’1 gennaio 2007 detta le relative
istruzioni con una serie di opportune precisazioni che riguardano:
- la decorrenza;
- l’individuazione del settore edile;
- i contratti interessati dal reverse-charge;
- il rimborso e la compensazione di eccedenze detraibili;
- i rapporti associativi.
Il
reverse-charge, come previsto dal
comma 44 della
Finanziaria 2007 è scattato a partire da ieri
1 gennaio
2007, sovrapponendosi, praticamente, ad una identica
disposizione del decreto legge 223/2006 di dubbia interpretazione e
che non ha trovato applicazione.
E’ previsto che entro marzo 2007 verranno emessi uno o più decreti
dal Ministero dell’Economia al fine di varare i tasselli normativi
necessari al funzionamento delle nuove regole.
Ma procediamo con ordine.
Dall’
1 gennaio 2007 l’
IVA si applicherà con il
sistema del “
reverse-charge” alle
prestazioni dei
subappaltatori in edilizia: la norma sposta all’appaltatore
l’onere di versare l’IVA dovuta dal subappaltatore.
La nuova Finanziaria estende l’ambito di applicabilità del metodo
della tassazione inversa (reverse-charge appunto) agli effetti
dell’IVA.
Il reverse-charge sarà applicabile anche alle prestazioni di
servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore
edile da subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono
attività di costruzione o ristrutturazione di immobili o nei
confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
alle cessioni inerenti la telefonia radiomobile, i personal
computer e i prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave o
miniere. Il destinatario della cessione o della prestazione è
tenuto al pagamento dell’imposta se soggetto passivo d’imposta nel
territorio dello Stato.
La
Circolare dell’Agenzia delle Entrate precisa che sono
coinvolte nel meccanismo del reverse-charge tutte le attività
inerenti le costruzioni, non soltanto di edifici ma anche di opere
del genio civile, come ponti, strade, ferrovie, aeroporti, linee
elettriche mentre sono escluse dal meccanismo del reverse-charge le
attività che, pur inserendosi nell’ambito di un lavoro di
costruzione, non concretizzano l’esercizio di un’attività edile
come ad esempio la realizzazione di giardini o di attrezzature e
impianti industriali.
In pratica, il
versamento dell’IVA non è più eseguito dal
subappaltatore, ma direttamente dall’appaltatore e ciò vuol
dire che le fatture del subappaltatore all’appaltatore dovranno
essere esenti da IVA, con precisa indicazione della legge che lo
esenta. Tocca, quindi all’appaltatore versare l’IVA, integrando la
fattura ricevuta e specificando l’aliquota e la relativa imposta,
con i conseguenti obblighi di registrazione che vanno effettuati
sia nel registro dei corrispettivi che in quello degli
acquisti.
>BR> Il “reverse-charge” non intacca il rapporto tra il
committente principale e la ditta appaltatrice, ma riguarda i
rapporti di subappalto che hanno oggetto le prestazioni di servizi,
compresa la manodopera, rese nel settore edile, sia per lavori
pubblici sia per quelli privati.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che per
delimitare, sulla base di criteri oggettivi, le prestazioni per le
quali deve essere adottato il sistema del reverse-charge occorre
fare riferimento alla tabella di classificazione delle attività
economiche ATECOFIN (2004) che deve essere utilizzata dai
contribuenti negli atti e nelle dichiarazioni da presentare
all’Agenzia delle Entrate ed alle relative note esplicative,
entrambe consultabili sul sito www.agenziaentrate.it .
Nella circolare, viene, altresì, precisato che il reverse-charge
non trova applicazione in relazione alle prestazioni rese
nell’ambito delle società consortili e dei consorzi di
cooperative.
La Finanziaria 2007, al fine di ridurre le difficoltà dei
subappaltatori che non potendo più scaricare l’IVA dovranno
chiederne il rimborso, ha anche previsto una corsia accelerata
nella quale in non più di tre mesi verranno effettuati i
rimborsi.
Resta però da chiarire la categoria di contribuenti che potranno
godere di questa agevolazione ed in questo senso si attendono dei
decreti del Ministero dell’Economia.
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