Con sentenza n. 447 del 2006, la Corte Costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale del dell’art. 1, comma 3, della
legge provinciale di Trento e Bolzano del 27 giugno 2005, n. 8
(Modifiche di leggi provinciali in materia di lavori pubblici,
viabilità, industria, commercio, artigianato, esercizi pubblici e
turismo e altre disposizioni).
Il Collegio riunitosi nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2006 si è ritrovato ad
esaminare se le norme locali o regionali possono o meno modificare
il prezzo di un appalto pubblico in corso d’opera. A tal proposito,
l’art. 1, comma 3, della legge provinciale di Tento e Bolzano n. 8
del 2005, reintroducendo l’istituto della revisione dei prezzi, va
contro una norma fondamentale di riforma economico-sociale posta
dalla disciplina statale di settore.
L’Avvocatura dello Stato aggiunge, inoltre, come l’abrogazione
dell’istituto della revisione dei prezzi, operata dall’art. 3 del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il
risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, rappresenti una «misura di
finanza pubblica» mirata al permanente e definitivo controllo in
via generale della spesa. In tale prospettiva non può essere
ammessa una norma regionale o provinciale che, seppure in un ambito
di marcata autonomia legislativa, abbia l’effetto di rompere un
rigoroso limite di finanza pubblica generale introducendo nel
sistema un vulnus privo della benché minima giustificazione di
interesse locale. Dunque, una norma provinciale non può prevedere
la revisione del prezzo dei lavori, né può essere reintrodotta
questa possibilità da norme ormai abrogate da tempo.
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