NESSUNA DEROGA PER ENTI LOCALI E REGIONI

03/01/2007

Con sentenza n. 447 del 2006, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del dell’art. 1, comma 3, della legge provinciale di Trento e Bolzano del 27 giugno 2005, n. 8 (Modifiche di leggi provinciali in materia di lavori pubblici, viabilità, industria, commercio, artigianato, esercizi pubblici e turismo e altre disposizioni).

Il Collegio riunitosi nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2006 si è ritrovato ad esaminare se le norme locali o regionali possono o meno modificare il prezzo di un appalto pubblico in corso d’opera. A tal proposito, l’art. 1, comma 3, della legge provinciale di Tento e Bolzano n. 8 del 2005, reintroducendo l’istituto della revisione dei prezzi, va contro una norma fondamentale di riforma economico-sociale posta dalla disciplina statale di settore.

L’Avvocatura dello Stato aggiunge, inoltre, come l’abrogazione dell’istituto della revisione dei prezzi, operata dall’art. 3 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, rappresenti una «misura di finanza pubblica» mirata al permanente e definitivo controllo in via generale della spesa. In tale prospettiva non può essere ammessa una norma regionale o provinciale che, seppure in un ambito di marcata autonomia legislativa, abbia l’effetto di rompere un rigoroso limite di finanza pubblica generale introducendo nel sistema un vulnus privo della benché minima giustificazione di interesse locale. Dunque, una norma provinciale non può prevedere la revisione del prezzo dei lavori, né può essere reintrodotta questa possibilità da norme ormai abrogate da tempo.

A cura di Gianluca Oreto


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