Green Economy e Sicurezza idrogeologica e sismica: operativo un fondo da 460 mln di euro

29/01/2013

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 25 gennaio 2013 è stata pubblicata la Circolare Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 gennaio 2013, n. 5505 recante "Attuazione dell'articolo 57 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012, recante: Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della green economy", adottata di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e d'intesa con Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.

La circolare disciplina, sotto un profilo sostanziale e procedurale, i presupposti istruttori e il regime di garanzie da prestare, per la concessione di finanziamenti agevolati da riconoscersi ai sensi dell'articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e sulla scorta delle innovazioni introdotte dall'articolo 57 del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 recante misure per la crescita del paese.

In particolare, è stato creato un fondo da 460 milioni di euro da utilizzare per finanziamenti a tasso agevolato di progetti e interventi nei settori della green economy ed in settori di attività connessi con la messa in sicurezza del territorio dai rischi idrogeologico e sismico. I finanziamenti sono subordinati all'assunzione di personale di età non superiore ai 35 anni e, nel caso di assunzioni superiori a tre unità, all'assunzione di almeno un terzo dei posti a giovani laureati con età non superiore a 28 anni.

Potranno richiedere il finanziamento:
  • le società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s) che potranno accedere ad un fondo di 10 milioni di euro;
  • interventi di ambientalizzazione e riqualificazione ricompresi nell'area definita del SIN Taranto presentati dalle Imprese, che potranno accedere ad un fondo di 70 milioni di euro;
  • imprese, sia in forma individuale che societaria, o loro consorzi; imprese tra cui sia stato stipulato un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009. All'atto della presentazione della domanda, le imprese devono possedere i seguenti requisiti soggettivi: essere già iscritte nel registro delle imprese; trovarsi in regime di contabilità ordinaria, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sottoposti a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata; aver depositato presso il registro delle imprese, limitatamente ai soggetti obbligati, almeno due bilanci su base annuale. Tali imprese potranno accedere ad un fondo di 380 milioni di euro.

I settori agevolati
Possono accedere al finanziamento i suddetti soggetti che presentano progetti che riguardano uno o più dei sottoelencati settori:
- protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico;
- ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti di seconda e terza generazione;
- ricerca, sviluppo e produzione mediante bioraffinerie di prodotti intermedi chimici da biomasse e scarti vegetali;
- ricerca, sviluppo, produzione e installazione di tecnologie nel solare termico, solare a concentrazione, solare termo-dinamico, solare fotovoltaico, biomasse, biogas e geotermia;
- incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di social housing;
- processi di produzione o valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi o servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita.

Condizioni minime per l'accesso al finanziamento agevolato
I progetti di investimento devono prevedere occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato di almeno 3 giovani con età non superiore a 35 anni alla data di assunzione. Nel caso di assunzioni superiori a tre unità, almeno un terzo dei posti deve essere riservato a giovani laureati con età non superiore a 28 anni. Per i progetti presentati da S.r.l. semplificate, PMI ed Esco, il numero di assunzioni minimo è pari ad una unità.

Per singola impresa richiedente, le nuove assunzioni devono essere aggiuntive rispetto alla media totale degli addetti degli ultimi 12 (dodici) mesi. La media totale degli addetti è ottenuta tenendo conto del numero degli addetti impiegati, presso l'impresa, con contratti a tempo indeterminato, tempo determinato nonché con contratti di lavoro atipici stipulati ai sensi della vigente normativa in materia.

Il taglio minimo dei progetti di investimento presentati è pari ad 1.000.000 di euro, ridotto a 500.000 euro nel caso di progetti presentati da PMI ed Esco e a 200.000 euro per progetti presentati da srl semplificate. Sono agevolabili esclusivamente nuovi progetti di investimento. Non sono finanziabili progetti di investimento avviati in data antecedente alla data di pubblicazione della circolare.

Quota massima cofinanziamento
Il finanziamento agevolato concesso rappresenta una quota parte del costo totale dell'investimento; la restante parte è a carico del soggetto beneficiario. La percentuale massima finanziabile è pari a:
  • 60% del costo complessivo delle spese ammissibili per i progetti diversi da quelli presentati da PMI, ESCo, Srl semplificate;
  • 75% del costo complessivo per delle spese ammissibili nel caso di progetti presentati da PMI, ESCo e Srl semplificate.

Costi ammissibili
Concorrono alla determinazione della dimensione del progetto esclusivamente le seguenti tipologie di costi, a condizione che siano direttamente connessi alla realizzazione del medesimo progetto proposto:
a) spese per gli investimenti materiali (macchinari, impianti, attrezzature) e immateriali (brevetti, programmi informatici);
b) spese per servizi e consulenze fino ad un massimo del 15 % del totale dei costi ammissibili;
c) costi del personale imputabili per un numero di anni massimo pari alla durata del finanziamento agevolato con separata indicazione dei costi relativi al personale di nuova assunzione;
d) spese generali fino ad un massimo del 10% del valore totale del progetto;
e) costi aggiuntivi imputabili all'adeguamento alla normativa antisismica degli edifici funzionali alla realizzazione delle attività previste dal progetto.



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