Consiglio nazionale architetti PPC: "Emendamenti" al Codice dei contratti ed al Regolamento
Il Consiglio nazionale degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori con la circolare n. 46 del 16 gennaio scorso indirizzata a tutti i Consigli ...
Il Consiglio nazionale degli architetti pianificatori
paesaggisti e conservatori con la circolare n. 46 del 16 gennaio
scorso indirizzata a tutti i Consigli provinciali ha trasmesso
le proposte di "emendamenti" al Codice dei contratti ed al
relativo Regolamento di attuazione, formulate dal Dipartimento
Lavori Pubblici e concorsi dello stesso CNAPPC.
Alla circolare sono allegati due documenti in cui sono dettagliatamente illustrati gli "emendamenti proposti" al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti) ed al Dec reto del Presidente delle Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di attuazione).
Per quanto concerne il Codice dei contratti il Consiglio nazionale degli architetti propone "emendamenti":
Fin qui la cronaca senza entrare nel dettaglio di quanto proposto dal Consiglio nazionale, visto che è possibile leggere, integralmente negli allegati alla presente notizia, i due documenti unitamente alla circolare inviata ai Consigli provinciali.
Soltanto una precisazione per evitare equivoci. Crediamo che il termine "emendamenti" sia stato usato dal Consiglio nazionale impropriamente in quanto trattasi non di "emendamenti" ma di "proposte di modifica" perché il termine "emendamento" viene utilizzato per le proposte di parziale modifica di un disegno di legge (e non di una legge o di un decreto legislativo o di un Decreto del Presidente della Repubblica) in ambito legislativo, prima che esso diventi legge a tutti gli effetti.
Aggiungiamo, poi, che gli "emendamenti" vengono presentati dai vari componenti della Camera dei deputati o del Senato, mentre sono, poi i Presidenti dei due rami del Parlamento a valutare la relativa validità, o meno, delle richieste di modifica.
Si tratta, quindi, di proposte di modifica che giungono, probabilmente, intempestive visto che dalla fine del 2011 ad oggi, il Codice dei contratti ed il Regolamento di attuazione sono stati modificati ed integrati con vari leggi, decreti legge e decreti legislativi tra i quali ricordiamo:
Ma sorgono spontanee anche altre osservazioni e domande:
Alla circolare sono allegati due documenti in cui sono dettagliatamente illustrati gli "emendamenti proposti" al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti) ed al Dec reto del Presidente delle Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di attuazione).
Per quanto concerne il Codice dei contratti il Consiglio nazionale degli architetti propone "emendamenti":
- all'articolo 84, comma 10 relativo alla commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- all'articolo 91 commi 2 e 5 relativo alle procedure di affidamento
- all'articolo 120 relativo Offerta economicamente più vantaggiosa - Commissione giudicatrice;
- all'articolo 263 relativo ai requisiti di partecipazione
Fin qui la cronaca senza entrare nel dettaglio di quanto proposto dal Consiglio nazionale, visto che è possibile leggere, integralmente negli allegati alla presente notizia, i due documenti unitamente alla circolare inviata ai Consigli provinciali.
Soltanto una precisazione per evitare equivoci. Crediamo che il termine "emendamenti" sia stato usato dal Consiglio nazionale impropriamente in quanto trattasi non di "emendamenti" ma di "proposte di modifica" perché il termine "emendamento" viene utilizzato per le proposte di parziale modifica di un disegno di legge (e non di una legge o di un decreto legislativo o di un Decreto del Presidente della Repubblica) in ambito legislativo, prima che esso diventi legge a tutti gli effetti.
Aggiungiamo, poi, che gli "emendamenti" vengono presentati dai vari componenti della Camera dei deputati o del Senato, mentre sono, poi i Presidenti dei due rami del Parlamento a valutare la relativa validità, o meno, delle richieste di modifica.
Si tratta, quindi, di proposte di modifica che giungono, probabilmente, intempestive visto che dalla fine del 2011 ad oggi, il Codice dei contratti ed il Regolamento di attuazione sono stati modificati ed integrati con vari leggi, decreti legge e decreti legislativi tra i quali ricordiamo:
- la legge 11 novembre 2011, n. 180
- il decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 195
- il decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 208
- il decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
- la legge 27 gennaio 2012, n. 3
- il decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
- il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44
- il decreto-Legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94
- il decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
- il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
- il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
- la legge 6 novembre 2012, n. 190
Ma sorgono spontanee anche altre osservazioni e domande:
- il Consiglio nazionale degli Architetti si è mai confrontato sull’argomento con i Consigli provinciali?
- perché il Consiglio nazionale degli architetti, sullo specifico argomento non ha trovato alcuna intesa con le altre professioni tecniche?
- cosa intende fare il Consiglio nazionale degli architetti con gli "emendamenti" proposti? Resteranno soltanto un semplice esercizio, un dispendio di energie ed un investimento anche economico fine a se stesso?
A cura di arch. Paolo
Oreto
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