Consiglio di Stato: Legittima la prescrizione del bando sulla presentazione delle offerte
Il Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza n. 485 del 25 gennaio 2013, accogliendo gli appelli proposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e d...
Il Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza n. 485
del 25 gennaio 2013, accogliendo gli appelli proposti dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Comando
Generale della Guardia di Finanza contro la sentenza del Tar
Lazio che aveva annullato gli atti relativi all'esclusione di
un raggruppamento temporaneo d'imprese, ha affermato la legittimità
della prescrizione del bando di gara relativa alle modalità di
consegna dei plichi che imponeva ai concorrenti di far pervenire
le domande di partecipazione alla procedura e la documentazione
annessa “esclusivamente mediante raccomandata, assicurata o
postacelere del servizio postale nazionale, ovvero mediante
corriere abilitato”.
Nel caso in argomento il plico contenente la domanda e la documentazione della società era stato depositato a mano direttamente presso gli uffici della stazione appaltante e secondo il Consiglio di Stato, "è del tutto legittima l’opzione della stazione appaltante che ritenga nel bando di gara di escludere la possibilità di autopresentazione, in quanto il divieto della consegna diretta dei plichi presso gli uffici della stazione appaltante contribuisce ad assicurare la massima imparzialità dell’operato amministrativo, la par condicio tra i partecipanti e la segretezza delle offerte, scongiurando in radice il rischio di una dispersione di notizie riservate".
Nel ricorso di primo grado era stata lamentata l'illegittimità della determinazione della P.A. che aveva escluso la possibilità di una consegna a mano delle domande, reputandola contraria alle previsioni di cui all'art. 77 del Codice dei contartti e più in generale alla normativa comunitaria.
L'interpretazione del Consiglio di Stato non contrasta con la normativa europea ed osservano i giudici che la normativa stessa, "nulla dispone in ordine alle possibili modalità - fra cui, appunto, rientra anche la consegna a mano - con cui la domanda formulata per iscritto può essere presentata; ne consegue che anche la decisione di quali, fra dette modalità, consentire e quali escludere deve ritenersi rientrante nella discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante, in sede di predisposizione del bando di gara, dal paragrafo 1 dello stesso art. 42, discrezionalità che incontra il solo limite del necessario rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione".
Nel caso in argomento il plico contenente la domanda e la documentazione della società era stato depositato a mano direttamente presso gli uffici della stazione appaltante e secondo il Consiglio di Stato, "è del tutto legittima l’opzione della stazione appaltante che ritenga nel bando di gara di escludere la possibilità di autopresentazione, in quanto il divieto della consegna diretta dei plichi presso gli uffici della stazione appaltante contribuisce ad assicurare la massima imparzialità dell’operato amministrativo, la par condicio tra i partecipanti e la segretezza delle offerte, scongiurando in radice il rischio di una dispersione di notizie riservate".
Nel ricorso di primo grado era stata lamentata l'illegittimità della determinazione della P.A. che aveva escluso la possibilità di una consegna a mano delle domande, reputandola contraria alle previsioni di cui all'art. 77 del Codice dei contartti e più in generale alla normativa comunitaria.
L'interpretazione del Consiglio di Stato non contrasta con la normativa europea ed osservano i giudici che la normativa stessa, "nulla dispone in ordine alle possibili modalità - fra cui, appunto, rientra anche la consegna a mano - con cui la domanda formulata per iscritto può essere presentata; ne consegue che anche la decisione di quali, fra dette modalità, consentire e quali escludere deve ritenersi rientrante nella discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante, in sede di predisposizione del bando di gara, dal paragrafo 1 dello stesso art. 42, discrezionalità che incontra il solo limite del necessario rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione".
A cura di Gabriele
Bivona
© Riproduzione riservata
Documenti Allegati
Sentenza