A venti giorni circa dal
31 gennaio, data di scadenza della
sospensione di alcuni istituiti del Codice dei contratti (sospesi
dall’articolo 1-Octies della legge n. 228/2006, che modifica il
Decreto legislativo n. 163/2006) corrono voci su una nuova bozza
del decreto correttivo predisposta dal
Ministro delle
Infrastrutture Antonio di Pietro.
Ricordiamo che gli istituti sospesi dalla legge n. 228/2206 sono
quelli relativi:
- all’appalto integrato nei settori ordinari (art. 53, commi 2 e
3);
- al dialogo competitivo (art. 58);
- al divieto di subappalto per l’impresa ausiliaria in caso di
avvalimento (art. 49);
- all’accordo quadro nei settori ordinari (art. 59);
- all’ampliamento della trattativa privata ( artt. 56 e 57);
- alle centrali di committenza (art. 33);
- all’abrogazione del criterio per l’aggiudicazione dei contratti
relativo alla maggiore entità di lavori e servizi che il general
contractor si impegna a subaffidare a terzi (art. 177, comma 4,
lettera f),
e, mentre non conosciamo quando il decreto correttivo (il testo
contiene soltanto testo correzioni formali e di dettaglio) che ha
avuto già l’approvazione della Conferenza Stato-Regioni, del
Consiglio di Stato, e delle Competenti Commissioni parlamentari,
sarà emanato dal Governo, sembra che la nuova bozza predisposta dal
Ministro non intervenga soltanto sulle norme del D.Lgs. n. 163/2006
sospese sino al 31 gennaio prossimo, ma riscrive in alcuni punti il
Codice stesso anche se lo stesso rimane integro nella sua struttura
portante.
Ma vediamo quali sarebbero le novità.
Avvalimento
Viene fatto un passo indietro e sembra che venga cancellata
l`intero articolo 49 del Codice e non soltanto il comma 10 in atto
sospeso sino al 31 gennaio; L’istituto dell’avvalimento resterebbe
in piedi soltanto per consorzi, stabili ed ordinari, raggruppamenti
temporanei oppure con un eventuale affitto di ramo di azienda. In
pratica un notevole passo indietro rispetto a quanto previsto dal
codice e dalle direttive europee sugli appalti che oltre ad
ammettere in modo esplicito l’avvalimento, ma non lo sottopongono
ad alcuna limitazione.
Procedure negoziate
Vengono riscritti gli articoli 56 e 57 con il risultato che il
campo di applicazione della procedura negoziata (la ex trattativa
privata) viene limitato e sembra che non dovrebbe essere più
possibile affidare lavori analoghi all’impresa che già ha vinto una
prima gara senza pubblicare un bando informativo, come sembra che
sia stata cancellata anche la possibilità per la procedura
negoziata con bando, la formula vaga e molto elastica che la
ammetteva in caso di circostanze eccezionali che non consentivano
“la fissazione globale e preliminare dei prezzi”.
Appalto integrato
La norma relativa all’appalto integrato di progettazione ed
esecuzione non sembra che sia stata modificata e, quindi e nulla
viene invece modificato e, dunque, lo stesso resta liberalizzato
come lo è nella attuale versione dell’articolo 53, commi 2 e 3.
Il Ministro Antonio Di Pietro accogliendo, poi, una richiesta degli
enti locali,
modifica le norme sul responsabile del
procedimento prevedendo la possibilità, in caso di carenze
nell’organico del personale di ruolo, di assegnare il compito di
responsabile unico del procedimento anche a “propri dipendenti in
servizio”.
Ma come sarebbe possibile mantenere la scadenza del 31 gennaio
visto che nessuna proroga è stata inserita dal Governo nell’ultimo
decreto Milleproroghe?
Soltanto con l’inserimento delle nuovo teso predisposto dal
Ministro all’interno del primo decreto correttivo del Codice
(quello che contiene correzioni formali e di dettaglio) che ha già
ricevuto il via libera - in veste ovviamente assai diversa e
ridotta - dalla Conferenza Unificata e dalle commissioni
parlamentari.
Ci sembra che tale posizione possa essere configurata come un bliz
del Ministero stesso che scavalcherebbe, così, il parere della
Conferenza Stato-Regioni, del Consiglio di Stato e delle competenti
commissioni parlamentari e dovremmo, poi, vedere se un decreto
legislativo così predisposto venga successivamente firmato dal Capo
dello Stato visto che il comma 3 dell’articolo 25 della legge n.
62/2005 precisa che: “Entro due anni dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere
emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle
procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4” e, quindi un
decreto correttivo del Codice dovrebbe essere sottoposto alla
stessa procedura cui è stato sottoposto il Codice stesso e per lo
stesso, quindi, dovrebbero essere acquisiti i pareti della
Conferenza Stato-Regioni, del Consiglio di Stato e delle competenti
commissioni parlamentari.
In tal senso si è anche espresso l’onorevole Ermete Realacci
presidente della Commissione Lavori Pubblici della Camera che, in
merito alla possibilità della confluenza delle norme predisposte
dal Ministro di Pietro all’interno del D.Lgs. che ha già avuto le
necessarie approvazioni, ha precisato come “La riforma del Codice
degli appalti rappresenta un impegno serio e complesso e non può
essere affrontata in modo affrettato”.
Rammentiamo, per ultimo, che
entro il prossimo 1 luglio 2007
dovrebbe essere emanato il nuovo Regolamento attuativo del
Codice che sostituirà il Regolamento (DPR n. 554/1999) della
legge n. 109/1994, in atto ancora utilizzato per quelle parti
compatibili con le disposizioni del nuovo Codice degli appalti
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