E' entrato in vigore il 13 febbraio scorso una parte del
Decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi
antimafia) con le modifiche introdotte dal
Decreto legislativo
15 novembre 2012, n. 258.
Ricordiamo che il decreto legislativo n. 218, correttivo del Codice
delle leggi antimafia è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
n. 290 del 13 dicembre 2012 e che nell'articolo 9 del citato
decreto correttivo viene precisato che
le disposizioni del libro
II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore decorsi due mesi dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo
decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e
correttive.
Nel dettaglio, il 13 febbraio
è entrata in vigore quella parte
del Codice che riguarda la documentazione prefettizia ed il
decreto correttivo ha apportato alcune modifiche alla normativa del
codice antimafia.
Sull'argomento l'
Ance (associazione nazionale costruttori
edili) ha pubblicato una
interessante nota, allegata alla
presente notizia, in cui viene precisato che il codice mantiene la
distinzione fra
comunicazione antimafia ed
informazione
antimafia; la prima attesta la sussistenza o meno di cause di
decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67,
derivanti dall'adozione di misure di prevenzione, o di sentenze di
condanna, anche non definitive ma confermate in grado di appello,
per talune tipologie di reati particolarmente gravi, connessi
all'attività della criminalità organizzata (reati indicati
nell'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale).
L'informazione antimafia, invece, comprende, oltre a tali ipotesi,
anche l'attestazione della sussistenza o meno di eventuali
tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le
scelte e gli indirizzi delle società o imprese.
Vengono confermate le
soglie di valore che indicano
l'obbligatorietà dell'una o dell'altra tipologia di documento, o al
di sotto delle quali non è richiesta la documentazione antimafia.
In particolare:
- non è richiesta alcuna documentazione per i contratti di
importo non superiore a 150.000 euro;
- la comunicazione è richiesta per la stipula dei contratti di
importo superiore a 150.000 euro ed inferiore alla soglia
comunitaria;
- l'informazione è richiesta per la stipula di contratti di
importo pari o superiore alla soglia comunitaria e per
l'autorizzazione di subcontratti di importo superiore a 150.000
euro.
Scompare, invece, la previsione contenente l'equiparazione dei
certificati camerali alle comunicazioni delle prefetture.
Dunque, le amministrazioni appaltanti
non potranno più
richiedere il certificato della camera di commercio con dicitura
"antimafia", ma dovranno acquisire la comunicazione
direttamente dal Prefetto della provincia nella quale hanno
sede.
Il Prefetto, a sua volta, potrà attingere i dati attraverso il
collegamento informatico del Centro elaborazione dati del Ministero
dell'Interno.
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