Il
15 maggio 2013 è ormai alle porte e questa data
è certamente sui calendari di chi possiede i requisiti
professionali previsti per il
coordinatore per la
progettazione e per l'esecuzione dei lavori ai sensi
dell'art. 98, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 81/2008 (TUSL).
In particolare, i commi 1 e 2 dell'art. 98 del TUSL prevedono:
comma 1
Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei
seguenti requisiti:
a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4,
da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74, di cui al Decreto del
Ministro dell'Università e della ricerca in data 16 marzo 2007,
pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero
laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S
a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al Decreto del Ministro
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica indata 28
novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma
di laurea ai sensi del Decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato
nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte
di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di
attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un
anno;
b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di
cui al predetto Decreto Ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero
laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione,
da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante
l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni
per almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o
agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o
committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel
settore delle costruzioni per almeno tre anni.
comma 2
I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in
possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento
finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle
regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della
prevenzione e della formazione professionale, o, in via
alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di
medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle
università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore
dell'edilizia. Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui
all'allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel
rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati
prima della data di entrata in vigore del presente
decreto.
L'Allegato XIV al TUSL definisce i
contenuti minimi del
corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per
l'esecuzione dei lavori (corso 120 ore) e, nelle ultime
righe, prevede l'
obbligo di aggiornamento a cadenza
quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da
effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del
quinquennio. Inoltre, per coloro che hanno conseguito l'attestato
prima dell'entrata in vigore del TUSL, l'obbligo di aggiornamento
decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto
(15/05/2008).
Ciò premesso, la domanda che molti utenti hanno rivolto alla nostra
redazione riguarda l'eventualità di chi non riesca ad ottemperare
all'obbligo di aggiornamento entro il 15/05/2013. In particolare:
cosa accade all'abilitazione se non si riesce ad aggiornarsi
entro il 15/05/2013?
E' corretto evidenziare come il D.Lgs. n. 81/2008 non parli di
decadimento dell'abilitazione nel caso di non ottemperanza
dell'obbligo di aggiornamento. Dunque, in tal senso, i coordinatori
che non sono riusciti ad aggiornarsi entro il 15/05/2013 non
perderanno la loro abilitazione con la conseguenza di dover
frequentare nuovamente il corso di 120 ore. Non potranno però
ricoprire il ruolo di coordinatore ai sensi dell'art. 98 fin quando
non avranno frequentato le 40 ore di aggiornamento e posto che
dovranno frequentarne altre 40 entro il 15/05/2018.
Modalità FAD
Ciò premesso, sono arrivate altre domande riguardanti la modalità
di aggiornamento del coordinatore ed, in particolare, molti utenti
hanno chiesto di conoscere la
validità dei corsi in
modalità FAD. Per rispondere appare utile ricordare la
"storia" che ha portato alla formulazione del TUSL.
Prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, l'Italia era
regolata dal
D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 riguardante la
sicurezza lavoro e dal
D.Lgs. 14 agosto 1996, n.
494 riguardante la sicurezza nei cantieri temporanei o
mobili. Il D.Lgs. n. 81/2008 ha raccolto i due suddetti
decreti legislativi in un'unica norma, con evidenti criticità
emerse sin da subito, alcune delle quali sono state corrette con
dei decreti ad hoc (ultimo dei quali il D.Lgs. 3 agosto 2009, n.
106). Certamente, dal una semplice lettura del TUSL è palese come
lo stesso dimostri due "tonalità" differenti quando si parli di
sicurezza lavoro o di sicurezza cantieri.
Fatta questa dovuta premessa, in molte segnalazioni si è fatto
riferimento agli
Accordi 21 dicembre 2011, n. 221 e
223 in cui il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano hanno previsto la
modalità
FAD per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art.
37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 (
Accordo n. 221/2011), e per la
formazione degli addetti e dei responsabili dei servizi di
prevenzione e protezione interni ed esterni ai sensi dell'art. 34
commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 81/2008 (
Accordo n. 223/2011).
In realtà il problema nasce da un vizio di fondo: non vi è stata
alcuna concertazione nel riportare all'interno del TUSL i dlgs
494/1996 e 626/1994. I due accordi sono, infatti, stati previsti
all'interno dell'articolato del D.Lgs. n. 81/2008 che,
espressamente, ha rimesso ad un accordo in sede di conferenza
Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, la
formazione dei lavoratori (art. 37, comma 2) e degli addetti e dei
responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed
esterni (art. 34 commi 2 e 3), perché già il D.Lgs. 626/1994 lo
prevedeva. L'art. 8-bis del D.Lgs. n. 626/1994 (introdotto
dall'articolo 2 del d.lgs. n. 195 del 2003) al
comma 5 già
prevedeva:
I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e
protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo
indirizzi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con cadenza almeno quinquennale.
Correttamente i due accordi, riconoscendo l'evoluzione delle nuove
tecnologie ed il cambiamento dei ritmi di vita, hanno previsto la
formazione a distanza, indicata con il termine di e-learning.
Il riferimento alla
formazione del coordinatore per la
progettazione e per l'esecuzione dei lavori è, invece, il
Titolo IV art. 98 del TUSL. In particolare, tale articolo
corrisponde all'art. 10 del D.Lgs. n. 494/1996 con le opportune
modifiche del caso. Dunque, l'articolato stesso non prevede nulla
per quanto riguarda i corsi di aggiornamento del coordinatore e,
non facendo riferimento ad alcun accordo, non stabilisce neanche le
modalità di svolgimento del corso (cosa di per sé anomala in quanto
sarebbe stato più corretto rimettere questo ad un accordo da
rinnovare, come per gli accordi n. 221 e 223 del 2011), che tenga
in considerazione l'evoluzione tecnologica).
Dunque, appare evidente come in sede di formulazione normativa non
si è voluto differenziare la formazione dei lavoratori in ambito
sicurezza lavoro dalla formazione dei coordinatori in ambito
sicurezza cantieri. In realtà, sembra (ma vogliamo lasciare il
beneficio del dubbio) un solito pasticcio all'italiana.
Nonostante questo, a nostro parere è falso affermare che il corso
di aggiornamento per coordinatori non si può erogare in modalità
FAD in quanto la legge non lo vieta.
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