PROROGA DI TERMINI VARI

10/01/2007

Come già annunciato in una nostra precedente news, sulla Gazzetta ufficiale del 28 dicembre scorso è stato pubblicato il Decreto-legge 28 Dicembre 2006, n. 300 (milleproroghe) recante: “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” che prevede la proroga di alcuni termini previsti in materia di lavoro, agricoltura, opere infrastrutturali, ambiente, amministrazione, attività produttive.

Al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione degli adempimenti previsti e di conseguire riduzioni di spesa per le pubbliche amministrazioni, sono stati prorogati alcuni termini.

In particolare, in materia di costruzioni, opere strutturali e lavori in edilizia sono stati prorogati i seguenti:
  • le disposizioni del capo V della parte II del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a partire dall’entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, comunque, non oltre il 31 maggio 2007;
  • i verbali di concordamento dell'indennità di espropriazione e di rinuncia a qualunque pretesa connessa alla procedura di esproprio, relativi alla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, conservano la loro efficacia indipendentemente dall'emanazione del decreto di espropriazione;
  • il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è ulteriormente prorogato al 30 aprile 2007 per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005.
In materia ambientale sono stati prorogati i seguenti termini:
  • il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è prorogato fino alla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2007;
  • il comma 1 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del presente decreto entra in vigore il 31 luglio 2007.».
Sono stati, inoltre, prorogati i seguenti termini:
  • al 30 aprile 2007 il termine di adeguamento delle strutture ricettive alle prescrizioni antincendio;
  • al 31 dicembre 2007 il termine della fase sperimentale prevista per l’applicazione delle norme tecniche in materia di costruzioni, dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione a sostegno dei terreni;
  • entro l’anno 2007 per lo svolgimento degli esami di Stato di talune professioni (dottore agronomo, dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo) per coloro che hanno conseguito la laurea con l’ordinamento previgente alla riforma del 1999.
A cura di Gianluca Oreto


© Riproduzione riservata