Come già annunciato in una nostra precedente news, sulla Gazzetta
ufficiale del 28 dicembre scorso è stato pubblicato il
Decreto-legge 28 Dicembre 2006, n. 300 (milleproroghe) recante:
“
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”
che prevede la proroga di alcuni termini previsti in materia di
lavoro, agricoltura, opere infrastrutturali, ambiente,
amministrazione, attività produttive.
Al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione degli
adempimenti previsti e di conseguire riduzioni di spesa per le
pubbliche amministrazioni, sono stati prorogati alcuni termini.
In particolare, in
materia di costruzioni, opere strutturali e
lavori in edilizia sono stati prorogati i seguenti:
- le disposizioni del capo V della parte II del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, hanno effetto a partire dall’entrata in vigore del regolamento
recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all'articolo
11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, e, comunque, non oltre il 31 maggio
2007;
- i verbali di concordamento dell'indennità di espropriazione e
di rinuncia a qualunque pretesa connessa alla procedura di
esproprio, relativi alla realizzazione degli interventi di cui al
titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, conservano la loro
efficacia indipendentemente dall'emanazione del decreto di
espropriazione;
- il termine per il completamento degli investimenti per gli
adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive,
previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 9 novembre
2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 306, è ulteriormente prorogato al 30 aprile 2007
per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai
vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005.
In
materia ambientale sono stati prorogati i seguenti
termini:
- il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è prorogato fino alla data di
adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma
8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo e, comunque, non
oltre il 30 giugno 2007;
- il comma 1 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo quanto
disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del presente
decreto entra in vigore il 31 luglio 2007.».
Sono stati, inoltre, prorogati i seguenti termini:
- al 30 aprile 2007 il termine di adeguamento delle strutture
ricettive alle prescrizioni antincendio;
- al 31 dicembre 2007 il termine della fase sperimentale prevista
per l’applicazione delle norme tecniche in materia di costruzioni,
dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione a sostegno
dei terreni;
- entro l’anno 2007 per lo svolgimento degli esami di Stato di
talune professioni (dottore agronomo, dottore forestale,
architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico,
geologo, ingegnere e psicologo) per coloro che hanno conseguito la
laurea con l’ordinamento previgente alla riforma del 1999.
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