La chiusura mediante tompagni di una tettoia può costituire una
vera e propria costruzione in relazione alle dimensioni ed ai
materiali utilizzati e come tale, può essere soggetta al permesso
di costruire.
Il Tar di Napoli con sentenza n. 10444 del 2006 ha rigettato il
ricorso che vedeva contrapposti i proprietari di un immobile e il
Comune di Pignataro Maggiore.
Il fatto ha inizio quando i proprietari del fabbricato, destinato
ad attività produttiva, presentavano all’Ufficio tecnico comunale
istanza per la chiusura mediante tompagni della tettoia
preesistente, già computata ai fini del rapporto volumetrico e di
copertura in sede di rilascio della concessione. L’ufficio tecnico
del Comune con relativo provvedimento ne aveva rigettato l’istanza
in quanto i lavori oggetto dell’istanza stessa erano in contrasto
con il PRG.
I proprietari dell’immobile hanno proposto ricorso deducendo i
seguenti motivi:
- violazione di legge ed eccesso di potere per violazione
dell’art.3 della legge n. 241 del 1990;
- violazione e falsa applicazione della 17.8.1942, n.1150, della
legge n.765/67, 10/77,47/85 e violazione della legge regionale
n.19/2001; eccesso di potere per sviamento e travisamento dei
fatti, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà.
Con il
primo motivo di ricorso si lamenta la violazione
dell’art. 3 della legge 7/8/1990 n. 241 ed eccesso di potere per
motivazione apparente e generica, in quanto il provvedimento
impugnato esprime il proprio diniego esclusivamente con riferimento
alla formula
“l’intervento di cui sopra risulta in contrasto con
il vigente PRG” e pertanto, non indicando le singole
prescrizioni urbanistiche violate, non consente agli interessati di
controllare il provvedimento né di predisporre eventuali modifiche
al progetto per un eventuale riesame.
Con il
secondo motivo di ricorso, si lamenta l’eccesso di
potere per sviamento e travisamento dei fatti, eccesso di potere
per illogicità e contraddittorietà. Infatti, sostengono i
proprietari dell’immobile che la chiusura mediante blocchetti di
cemento vibrati, con realizzazione di massetto di cemento per
livellamento del pavimento, della preesistente tettoia coperta
costituendo una mera pertinenza dell’officina e non comportando
alcun aumento di volumetria o di superficie, né tantomeno un cambio
di destinazione d’uso, bensì un mero adeguamento funzionale di un
ambiente volumetrico c, non necessita il rilascio di permesso di
costruire ma di semplice atto autorizzatorio o DIA, come previsto
dalla Legge Regionale n.19/21.
I giudici del IV sezione del Tribunale Amministrativo di Napoli con
sentenza n. 10444/06 hanno rigettato entrambe le motivazioni.
La prima motivazione è stata rigettata in quanto il Responsabile
del procedimento con apposito provvedimento aveva dichiarato che i
lavori non erano conformi all’attuale PRG, ovvero richiamando per
relationem un altro documento comunque non estraneo.
Il ricorso alla motivazione "per relationem" deve considerarsi
valido se il richiamo viene effettuato agli atti presupposti ed
istruttori appartenenti alla serie procedimentale vera e propria, e
non già ad atti del tutto estranei al procedimento stesso. (T.A.R.
Campania Napoli, sez. II, 29 dicembre 2004 , n. 19724).
Per la seconda motivazione i giudici hanno affermato che ai sensi
dell’art. 31 lett.d) legge 5 agosto 1978 n. 457, 2, ed ora
dell’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001 si ha ristrutturazione
edilizia, soggetta a permesso di costruire, quando si realizzi una
trasformazione di un immobile tale da portare ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
La chiusura mediante tompagni di una tettoia può costituire una
vera e propria costruzione in relazione alle dimensioni ed ai
materiali utilizzati e come tale, può essere soggetta al permesso
di costruire.
Nel caso in esame, la chiusura della preesistente tettoia
adiacente al manufatto principale (la cui superficie coperta,
compresa la tettoia, è di mq.281,58) mediante blocchetti di cemento
vibrati, con realizzazione di massetto di cemento per livellamento
del pavimento, con la previsione di un’ampia porta lato sud per
l’accesso veicolare ed una pedonale adiacente il fabbricato
principale, nonché la realizzazione di due finestre sul lato est e
di una porta lato nord costituisce intervento che per dimensioni,
caratteristiche e natura necessita di rilascio di permesso di
costruire.
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