Sulla Gazzetta ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012 è stato pubblicato
il
decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 19
dicembre 2012 recante "Approvazione delle norme tecniche e
linee guida in materia di sponsorizzazioni di beni culturali e di
fattispecie analoghe o collegate".
Il decreto in argomento consta di un unico articolo con cui, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 61, comma 1, del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è
approvato l'
Allegato A recante le "
Norme tecniche e linee
guida applicative delle disposizioni in materia di sponsorizzazioni
di beni culturali, anche in funzione di coordinamento rispetto a
fattispecie analoghe o collegate di partecipazione di privati al
finanziamento o alla realizzazione degli interventi conservativi su
beni culturali".
L'Allegato A, dopo una puntuale premessa, contiene i seguenti
capitoli:
- Cap. I - Le sponsorizzazioni dei beni culturali
- Cap. II - La programmazione e le modalità di selezione
del contraente
- Cap. III - Linee guida attuative dell'articolo 120 del
Codice dei beni culturali e del paesaggio
- Cap. IV - Manifesti e cartelli pubblicitari
- Cap. V - Profili fiscali (Cenni)
Nel Capitolo I viene, tra l'altro, precisato che l'
Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici, con la deliberazione n. 9
dell'8 febbraio 2012, ha ritenuto che la sponsorizzazione pura,
come tutti i contratti che comportano un'entrata per
l'amministrazione, sia sottoposta alle norme di contabilità di
Stato, le quali richiedono comunque l'esperimento di procedure
trasparenti e, quindi, il rispetto dei principi di legalità, buon
andamento, trasparenza dell'azione amministrativa, ma non per
questo debbono trovare applicazione le norme dettate dal d.lvo n.
163 del 2006 per i contratti pubblici. Tuttavia per maggiore
garanzia di pubblicità, trasparenza e concorrenzialità delle
procedure, il legislatore nel 2012 ha scelto di estendere anche
alla sponsorizzazione pura avente ad oggetto beni culturali la
nuova disciplina dettata dall'articolo 199-bis del Codice dei
contratti. Ne consegue che anche per i contratti di questo tipo
inerenti ad interventi conservativi su beni culturali
l'amministrazione deve seguire la procedura in esso indicata,
sempreché si tratti di contratti di valore superiore a 40.000 euro
e aventi ad oggetto lavori, nonché - eventualmente - servizi e/o
forniture accessori ai lavori.
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