Sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio scorso è stato
pubblicato il Provvedimento dell’Agenzia del territorio 2 gennaio
2007 recante: “
Definizione delle modalità tecniche ed operative
per l’accertamento in catasto delle unità immobiliari urbane nelle
categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 e per
l’autonomo censimento delle porzioni di tali unità immobiliari,
destinate ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato,
ovvero ad usi diversi, già iscritte negli atti del
catasto.”
Il Provvedimento è stato emanato in riferimento a quanto previsto
dall’art 2, comma 42, del
decreto-legge n. 262/2006 e
stabilisce le modalità tecniche ed operative per l’applicazione
delle disposizioni contenute nei commi 40 e 41, che prevedono che
gli immobili o loro porzioni destinati ad uso commerciale,
industriale, ad ufficio privato, ovvero ad usi diversi, ricompresi
nell’ambito di unità immobiliari già iscritte nelle categorie
catastali
E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9, ovvero
oggetto di dichiarazione di variazione o di nuova costruzione
(conseguite attraverso la procedura catastale Docfa), siano censiti
in catasto come unità immobiliari autonome in altra appropriata
categoria di un diverso gruppo, qualora gli stessi presentino
autonomia funzionale e reddituale.
La disposizione contenuta nel decreto-legge n. 262/2006, cui si dà
attuazione con il provvedimento direttoriale, trae origine dalla
constatazione dei notevoli mutamenti intervenuti negli immobili del
gruppo “E” dal momento della formazione del catasto.
Le unità immobiliari del gruppo “E”, in considerazione della natura
pubblica dei soggetti intestatari e della funzione svolta (si pensi
agli aeroporti, stazioni ferroviarie, portuali ed autolinee, fiere
etc), nonché della prevalenza del servizio pubblico rispetto al
fine di lucro nella conduzione del bene, sono esenti dall’ICI.
Negli ultimi tempi le porzioni immobiliari a destinazione
commerciale o altro, ricadenti nelle unità a destinazione
particolare, hanno assunto una rilevanza crescente sia per
consistenza sia per tipologia.
In particolare, si è assistito alla proliferazione di locali
destinati alla rivendita di articoli di consumo (abbigliamento,
profumerie, bigiotterie, oreficeria, elettrodomestici, fotografia,
ristoranti, galleria d’arte, ecc.), oltre che di generi di prima
necessità, che non sono strumentali al pubblico servizio.
Ciò ha finito per determinare
ipotesi di evasione/elusione
fiscale, in considerazione dell’esenzione dall’ICI sopra
richiamata, che a volte può anche assumere la forma di turbativa
alla pubblica concorrenza (si veda il caso di due pubblici esercizi
che si fronteggiano, uno, per esempio, sito nel complesso della
stazione ferroviaria e l’altro in locali ordinari a destinazione
commerciale). Nel caso in cui i soggetti titolari dei diritti reali
- entro nove mesi dall’entrata in vigore del decreto fiscale
(scadenza 3 luglio 2007) - non dichiarino gli immobili o le
porzioni di immobili non più classabili nel gruppo “E”, come
autonome unità immobiliari nelle categorie di effettiva pertinenza
(soggette quindi all’ICI), l’Agenzia del Territorio provvede
d’ufficio all’aggiornamento delle posizioni catastali, con addebito
degli oneri ai soggetti inadempienti.
Il provvedimento quantifica detti oneri nella stessa misura
prevista dalla determinazione del 30 giugno 2005 del Direttore
dell’Agenzia del Territorio relativa agli analoghi adempimenti
previsti dal comma 336 dell’articolo 1 della Finanziaria 2005
(Legge n. 311/2004).
La norma non si applica agli immobili censiti in E7 (chiese) ed E8
(cimiteri).
Il Provvedimento dell’Agenzia del Territorio contiene anche un
allegato in cui vengono approfondite le tematiche
tecnico-giuridiche e quelle operative, concernenti le modalità di
attribuzione della categoria e l’individuazione di quelle porzioni
di unità immobiliare, aventi autonomia funzionale e reddituale, che
finora facevano capo ad immobili censibili nel gruppo E (ad
esclusione delle E/7 ed E/8).
Nell’allegato viene precisato che il nuovo e diverso indirizzo
comporta l'attribuzione, ai nuovi oggetti immobiliari individuati,
di specifiche e pertinenti categorie catastali a destinazione
diversa da quella particolare e viene, anche, definito il concetto
di unità immobiliare urbana (u.i.u.) e sua individuazione
nell'ambito di un complesso censito in categoria particolare E/1,
E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 o E/9.
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