Con la risoluzione Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 gennaio 2007
si fa chiarezza per quanto concerne la detrazione Irpef del 36% per
l’usufrutto: questa è dovuta anche per l’acquisto di un diritto
reale di godimento parziale.
L’agevolazione deve essere riconosciuta a chi sostiene la spesa e,
in ogni caso, entro i limiti dell’importo fatturato, in relazione
al valore dei diritti acquistati dai singoli contribuenti che
risultano dall’atto di compravendita o di assegnazione del diritto
immobiliare.
Inolte,
i contributi versati ai fondi pensione e alle forme
pensionistiche individuali sono deducibili dal reddito secondo
quanto previsto dall’articolo 10 del Tuir.
Sono inoltre previste speciali deduzioni per gli iscritti ai vecchi
fondi, per i soggetti per i quali non è stato istituito un fondo di
previdenza negoziale e, in questi casi, il sostituto deve compilare
il campo 8 della parte A del Cud, usando gli appositi codici.
Nel caso in cui il sostituto, nell’ambito dell’assistenza fiscale,
non ha effettuato i conguagli a debito per intervenuta cessazione
del rapporto di lavoro o per aspettativa, i versamenti devono
essere fatti dal dipendente secondo le modalità ed i termini
previsti per il versamento delle somme dovute in base alla
dichiarazione annuale dei redditi.
Se il contribuente ha chiesto la rateazione dei pagamenti, potrà
continuare ad utilizzare il pagamento dilazionato.
Se è già decorso il termine previsto per il versamento
dell’imposta, il contribuente potrà utilizzare il ravvedimento per
sanare la propria posizione in relazione ai termini scaduti.
Nel caso di acquisto di un immobile allo non ultimato, può essere
applicata la norma di cui all’articolo 15 del Tuir, (detrazione
Irpef del 19%) per gli interessi passivi sui mutui contratti per la
‘‘costruzione” di una unità immobiliare da adibire ad abitazione
principale.
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