BONUS DEL 36% ANCHE PER L'USUFRUTTO

12/01/2007

Con la risoluzione Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 gennaio 2007 si fa chiarezza per quanto concerne la detrazione Irpef del 36% per l’usufrutto: questa è dovuta anche per l’acquisto di un diritto reale di godimento parziale.
L’agevolazione deve essere riconosciuta a chi sostiene la spesa e, in ogni caso, entro i limiti dell’importo fatturato, in relazione al valore dei diritti acquistati dai singoli contribuenti che risultano dall’atto di compravendita o di assegnazione del diritto immobiliare.

Inolte, i contributi versati ai fondi pensione e alle forme pensionistiche individuali sono deducibili dal reddito secondo quanto previsto dall’articolo 10 del Tuir.
Sono inoltre previste speciali deduzioni per gli iscritti ai vecchi fondi, per i soggetti per i quali non è stato istituito un fondo di previdenza negoziale e, in questi casi, il sostituto deve compilare il campo 8 della parte A del Cud, usando gli appositi codici.

Nel caso in cui il sostituto, nell’ambito dell’assistenza fiscale, non ha effettuato i conguagli a debito per intervenuta cessazione del rapporto di lavoro o per aspettativa, i versamenti devono essere fatti dal dipendente secondo le modalità ed i termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione annuale dei redditi.
Se il contribuente ha chiesto la rateazione dei pagamenti, potrà continuare ad utilizzare il pagamento dilazionato.
Se è già decorso il termine previsto per il versamento dell’imposta, il contribuente potrà utilizzare il ravvedimento per sanare la propria posizione in relazione ai termini scaduti.

Nel caso di acquisto di un immobile allo non ultimato, può essere applicata la norma di cui all’articolo 15 del Tuir, (detrazione Irpef del 19%) per gli interessi passivi sui mutui contratti per la ‘‘costruzione” di una unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.




a cura di Paola Bivona


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