Sembra che il Ministro delle Infrastrutture Antonio Di Pietro abbia
trovato un compromesso per far si che il secondo decreto correttivo
possa vedere la luce entro il 31 gennaio ed ha trovato l'escamotage
di trasferire parte del secondo decreto correttivo nel primo che a
suo tempo ha avuto le approvazioni della Conferenza Stato-Regioni,
del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni
Parlamentari.
L'escamotage consiste nel trasmettere il primo decreto modificato
ed integrato con il secondo alle competenti Commissioni
Parlamentari di Camera e Senato prima della definitiva approvazione
da parte del Consiglio dei Ministri.
Ricordiamo che l'approvazione del decreto correttivo dovrà avvenire
entro il 31 gennaio prossimo per evitare che le norme sospese a suo
tempo sino al 31 gennaio 2007 con l'articolo 1-octies della Legge
n.228/2006 che modifica il Decreto Legislativo n.163/2006 e
precisamente quelle relative a:
- l'appalto integrato nei settori ordinari (art. 53, commi 2 e
3);
- dialogo competitivo (art. 58);
- divieto di subappalto per l'impresa ausiliaria in caso di
avvalimento (art. 49);
- l'accordo quadro nei settori ordinari (art. 59);
- ampliamento della trattativa privata (artt. 56 e 57);
- le centrali di committenza (art. 33);
- l'abrogazione del criterio per l'aggiudicazione dei contratti
relativo alla maggiore entità di lavori e servizi che il general
contractor s'impegna a subaffidare a terzi (art. 177, comma 4,
lettera f),
Entrino in vigore nella formulazione più liberale prevista dal
Codice dei Contratti.
Il compromesso è stato trovato al termine di un confronto tra il
Ministro Antonio Di Pietro ed i Presidenti delle due competenti
Commissioni Parlamentari della Camera e del Senato, Ermete Realacci
ed Anna Donati che hanno ricordato al Ministro gli impegni assunti
con le camere in occasione del primo decreto correttivo che
contenevo soltanto correzioni formali e di dettaglio e che ora Di
Pietro unificandolo con la bozza del secondo ha trasformato in un
vero e proprio Decreto di Riforma del Codice.
Il Presidente Realacci ha precisato:
"sapevamo che il decreto che ci ha sottoposto, così asciutto,
era totalmente insufficiente rispetto alla domanda di modifiche ed
abbiamo dato il nostro parere, limitato con l'intesa di arrivare a
mettere a punto le modifiche attraverso una stretta collaborazione
tra Parlamento e Governo".
Sembrerebbe, però, che i due Presidenti Realacci e Donati avrebbero
ottenuto da Di Pietro impegno a limitare le modifiche ad i problemi
più urgenti ed hanno precisato:
"vogliamo verificare insieme a
lui la necessità e l'urgenza di queste modifiche".
Il nuovo testo del Decreto correttivo è stato trasmesso alle
competenti commissioni di Camera e Senato il 10 gennaio scorso per
il 17 gennaio è prevista l'audizione del Ministro Di Pietro prima
alla commissione Lavori Pubblici del Senato e successivamente alla
commissione Ambiente della Camera per illustrare il nuovo testo del
decreto correttivo ed, eventualmente, accogliere, in via informale,
le osservazioni delle commissione stesse.
Da un punto di vista formale, le due commissioni, avendo espresso,
già precedentemente, il proprio parere sul testo del primo decreto
correttivo, non possono procedere ad una nuova approvazione
limitandosi soltanto ad ascoltare il Ministro che, successivametne,
dovrebbe presentare al consiglio dei Ministri di venerdì 26 gennaio
prossimo, per la definitiva approvazione, il testo modificato con
le osservazioni delle due Commissioni.
Tutto il percorso, ci sembra, però, che disattenda quanto previsto
dal comma 3 dell'articolo 25 della Legge n. 62/2005 che precisa
quanto segue:
"entro due anni dalla data di entrata in vigore
dei Decreti Legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate
disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure
di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4".
Un percorso rispettoso delle procedure sarebbe quello di varare
definitivamente il primo decreto correttivo così come è stato
approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, dal Consiglio di Stato e
dalle competenti Commissioni Parlamentari, rinviare per altri sei
mesi l'applicazione delle norme a suo tempo sospese con l'articolo
1-octies della Legge n. 228/2006, scrivere u secondo decreto
correttivo e far fare allo stesso i passaggi previsti dal citato
comma 3 dell'art. 25 della Legge n. 62/2005.
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