Sulla Gazzetta ufficiale n. 81 del 6 aprile scorso è stato
pubblicato il
decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio
2013, n. 34 recante “
Regolamento in materia di società per
l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema
ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12
novembre 2011, n. 183”.
Mentre, così come disposto dall'articolo 10, comma 9 della legge n.
183/2011, restano salvi i diversi modelli societari e associativi
già vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa, con
il nuovo Regolamento vengono individuate due tipologie societarie e
precisamente:
- le “società tra professionisti” o “società
professionale” costituite secondo i modelli societari regolati
dai titoli V e VI del libro V del codice civile aventi ad oggetto
l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia
prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel
sistema ordinistico;
- le “società multidisciplinari” come società tra
professionisti costituite per l'esercizio di più attività
professionali ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 12
novembre 2011, n. 183.
Il nuovo Regolamento è composto dai seguenti
12 articoli
suddivisi in 4 Capi:
- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Conferimento dell'incarico
- Art. 4 - Obblighi di informazione
- Art. 5 - Esecuzione dell'incarico
- Art. 6 - Incompatibilità
- Art. 7 - Iscrizione nel registro delle imprese
- Art. 8 - Obbligo di iscrizione
- Art. 9 - Procedimento
- Art. 10 - Diniego di iscrizione
- Art. 11 - Cancellazione dall'albo per difetto sopravvenuto di
un requisito
- Art. 12 - Regime disciplinare della società
Con l'entrata in vigore del Regolamento,
la società tra
professionisti viene iscritta in una sezione speciale degli albi o
dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di
appartenenza dei soci professionisti mentre
la società
multidisciplinare viene iscritta presso l'albo o il registro
dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività
individuata come prevalente nello statuto o nell'atto
costitutivo.
La domanda di iscrizione deve essere indirizzata al consiglio
dell'ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione
e' posta la sede legale della società tra professionisti e deve
essere corredata della seguente documentazione:
- atto costitutivo e statuto della società in copia
autentica;
- certificato di iscrizione nel registro delle imprese;
- certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci
professionisti che non siano iscritti presso l'ordine o il collegio
cui è rivolta la domanda.
Il consiglio dell'ordine o del collegio professionale, verificata
l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento, iscrive
la società professionale nella sezione speciale curando
l'indicazione, per ciascuna società, della ragione o denominazione
sociale, dell'oggetto professionale unico o prevalente, della sede
legale, del nominativo del legale rappresentante, dei nomi dei soci
iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso albi o
elenchi di altre professioni.
Ma, ovviamente, su questo aspetto gli organi territoriali sono in
attesa di notizie da parte dei Consigli nazionali.
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