Società tra Professionisti al debutto. Entrerà, infatti, in vigore
il 21 aprile 2013 il nuovo Regolamento in materia di società tra
professionisti previsto dal
Decreto Ministero della Giustizia 8
febbraio 2013, n. 34 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81
dello scorso 6 aprile, come previsto dall'articolo 10 della legge
12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità) modificato ed
integrato, successivamente, dall'articolo 9-bis del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1 (cosiddetto delle liberalizzazioni)
convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
La nuova forma di aggregazione tra professionisti non sostituirà
quelle già esistenti, ma la affiancherà. I professionisti potranno,
dunque, valutare la convenienza di una StP che, come ogni cosa,
presenta vantaggi e svantaggi.
Il Regolamento, intanto, individua due tipologie societarie di
società e precisamente:
- le società tra professionisti o società
professionale, costituite secondo i modelli societari regolati
dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni
previste dall'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre
2011, n. 183, e aventi ad oggetto l'esercizio di una o più attività
professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi
albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;
- le società multidisciplinare, costituite per l'esercizio
di più attività professionali ai sensi dell'articolo 10, comma 8,
della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Come previsto dall'art. 10, comma 4 della legge n. 183/2011,
possono assumere la qualifica di
società tra professionisti
quelle il cui atto costitutivo preveda:
- l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da
parte dei soci - dunque, a meno di interpretazioni di natura
differente, i soci, sia professionali che di capitale, prevede
l'incompatibilità a partecipare a più società (sia professionali
che multidisciplinari). Tale incompatibilità è prevista anche
dall'art. 6 del DM n. 34/2013;
- l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti
iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni,
nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché
in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non
professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di
investimento - la norma prevede, quindi, l'internazionalizzazione
delle società estendendo la partecipazione ai cittadini UE;
- criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico
professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in
possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione
professionale richiesta; la designazione del socio professionista
sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il
nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto
all'utente;
- le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato
cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
Il socio di capitali
Il socio per finalità d'investimento può far parte di una società
professionale solo quando:
- sia in possesso dei requisiti di onorabilità (mancata
applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione
personali o reali) previsti per l'iscrizione all'albo professionale
cui la società è iscritta;
- non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o
superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato
non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi
disciplinari.
Iscrizione nel registro delle imprese e all'albo
disciplinare
Le StP devono essere iscritte nella sezione speciale istituita ai
sensi dell'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. Tale iscrizione riporta la
specificazione della qualifica di società tra professionisti.
La StP deve, inoltre, essere iscritta anche in una sezione speciale
degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio
professionale di appartenenza dei soci professionisti. In tal
senso, gli organi territoriali sono in attesa di notizie da parte
dei Consigli Nazionali che dovrebbero arrivare (si spera) entro
qualche giorno in modo da non bloccare la costituzione delle StP
per motivi strettamente "burocratici".
La domanda di iscrizione all'Albo dovrà (quando si definirà
l'apposito albo speciale) essere rivolta al consiglio dell'ordine o
del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede
legale della società tra professionisti ed dovrà essere corredata
della seguente documentazione:
- atto costitutivo e statuto della società in copia
autentica;
- certificato di iscrizione nel registro delle imprese;
- certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci
professionisti che non siano iscritti presso l'ordine o il collegio
cui è rivolta la domanda.
L'avvenuta iscrizione all'Albo professionale deve essere annotata
nella sezione speciale del registro delle imprese su richiesta di
chi ha la rappresentanza della società.
Cancellazione dall'albo per difetto sopravvenuto di un
requisito
L'Ordine professionale presso cui è iscritta la StP avranno,
inoltre, il compito di cancellare la StP qualora, venuto meno uno
dei requisiti previsti dalla normativa, la società non abbia
provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre
mesi, decorrente dal momento in cui si è verificata la situazione
di irregolarità.
Anche in tal senso gli Ordini territoriali sono in attesa di
ricevere maggiori informazioni e dettagli dai relativi Consigli
Nazionali.
Regime disciplinare della società
Ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che
è soggetto alle regole deontologiche dell'ordine o collegio al
quale è iscritto, la società professionale risponde
disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche
dell'ordine al quale risulti iscritta. Se la violazione
deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad
un ordine o collegio diverso da quello della società, è
ricollegabile a direttive impartite dalla società, la
responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della
società.
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