Architetti o ingegneri: a chi spetta la realizzazione dell'intero
complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato?
Secondo la recente sentenza del Consiglio di Stato(sez. VI) n. 1550
del 15 marzo 2013,
entrambe le categorie professionali possono
occuparsi di tutte le realizzazioni tecniche, comprese quelle di
carattere accessorio.
Una decisione che ribalta la sentenza del T.A.R. per il Lazio n.
7174/2008, che aveva escluso, nella fattispecie, la competenza
degli architetti in materia di impianti soggetti ad omologazione
ISPESL. E proprio in seguito a tale sentenza, l'Ordine degli
Architetti di Roma ha presentato ricorso in appello contro
l'Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza del Lavoro.
Il Consiglio di Stato ha quindi stabilito l'ampiezza delle
competenze riconosciute - rispettivamente - agli ingegneri e agli
architetti
facendo riferimento agli artt. 51 e 52 del regio
decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 ("Approvazione del regolamento
per le professioni di ingegnere e di architetto"). In particolare,
è sulla base del primo comma dell'articolo 52, secondo cui
formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di
quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi
geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative che
Palazzo Spada si è pronunciato in senso positivo sulla competenza o
meno degli architetti anche in materia di impianti soggetti ad
omologazione ISPESL.
Il tutto facendo riferimento anche a
normative successive che
corroborano tale decisione, rilevando come risultano di
esclusivo appannaggio della professione di ingegnere solo le opere
di carattere più marcatamente tecnico- scientifico, come ad esempio
le opere di ingegneria idraulica, e come invece
il concetto di
edilizia civile possa essere interpretato estensivamente,
facendovi ricadere le realizzazioni tecniche anche di carattere
accessorio collegate al fabbricato mediante l'esecuzione delle
necessarie opere murarie (ad esempio gli impianti di
videosorveglianza).
Ciò implica che
la circostanza che il progetto sia presentato
autonomamente non fa venire meno il collegamento univoco e
funzionale con l'opera di edilizia civile e, quindi, permette che
il progetto stesso sia sottoscritto anche da un
architetto.
Non meno rilevante il giudizio sulla memoria depositata dall'ISPESL
poco prima della sentenza, con la quale l'Istituto ha affermato la
cessazione della materia del contendere in conseguenza del mutato
orientamento giurisprudenziale, con il riconoscimento della
competenza professionale degli architetti in materia di impianti
tecnologici a corredo dei fabbricato. Il Consiglio di Stato non ha
infatti ritenuto condivisibile tale tesi, perché altrimenti
l'Istituto avrebbe dovuto già emanare
un atto integralmente
satisfattivo delle pretese dell'ordine appellante,
equiparando, di fatto,
ex tunc, la competenza degli
architetti a quella degli ingegneri.
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