Equiparata la competenza degli architetti e degli ingegneri

16/04/2013

Architetti o ingegneri: a chi spetta la realizzazione dell'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato? Secondo la recente sentenza del Consiglio di Stato(sez. VI) n. 1550 del 15 marzo 2013, entrambe le categorie professionali possono occuparsi di tutte le realizzazioni tecniche, comprese quelle di carattere accessorio.

Una decisione che ribalta la sentenza del T.A.R. per il Lazio n. 7174/2008, che aveva escluso, nella fattispecie, la competenza degli architetti in materia di impianti soggetti ad omologazione ISPESL. E proprio in seguito a tale sentenza, l'Ordine degli Architetti di Roma ha presentato ricorso in appello contro l'Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza del Lavoro.

Il Consiglio di Stato ha quindi stabilito l'ampiezza delle competenze riconosciute - rispettivamente - agli ingegneri e agli architetti facendo riferimento agli artt. 51 e 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 ("Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto"). In particolare, è sulla base del primo comma dell'articolo 52, secondo cui formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative che Palazzo Spada si è pronunciato in senso positivo sulla competenza o meno degli architetti anche in materia di impianti soggetti ad omologazione ISPESL.

Il tutto facendo riferimento anche a normative successive che corroborano tale decisione, rilevando come risultano di esclusivo appannaggio della professione di ingegnere solo le opere di carattere più marcatamente tecnico- scientifico, come ad esempio le opere di ingegneria idraulica, e come invece il concetto di edilizia civile possa essere interpretato estensivamente, facendovi ricadere le realizzazioni tecniche anche di carattere accessorio collegate al fabbricato mediante l'esecuzione delle necessarie opere murarie (ad esempio gli impianti di videosorveglianza).

Ciò implica che la circostanza che il progetto sia presentato autonomamente non fa venire meno il collegamento univoco e funzionale con l'opera di edilizia civile e, quindi, permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da un architetto.

Non meno rilevante il giudizio sulla memoria depositata dall'ISPESL poco prima della sentenza, con la quale l'Istituto ha affermato la cessazione della materia del contendere in conseguenza del mutato orientamento giurisprudenziale, con il riconoscimento della competenza professionale degli architetti in materia di impianti tecnologici a corredo dei fabbricato. Il Consiglio di Stato non ha infatti ritenuto condivisibile tale tesi, perché altrimenti l'Istituto avrebbe dovuto già emanare un atto integralmente satisfattivo delle pretese dell'ordine appellante, equiparando, di fatto, ex tunc, la competenza degli architetti a quella degli ingegneri.



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