Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Mario Monti su
proposta dei Ministri della Pubblica ammnistrazione e
semplificazione, dell'Interno, della Giustizia, delle
Infrastrutture e dei trasporti e dello Sviluppo economico ha
firmato il
Decreto che attua la legge anticorruzione e che
disciplina le modalità relative all'istituzione e all'aggiornamento
presso ciascuna Prefettura dell'
elenco dei fornitori, prestatori
di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di
infiltrazione mafiosa, operanti nei settori maggiormente a rischio
individuati dall'art. 1, commi 53 e 54 della legge 6 novembre 2012,
n, 190 (trasporto di materiali a discarica per conto di terzi -
trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per
conto di terzi - estrazione, fornitura e trasporto di terra e
materiali inerti - confezionamento, fornitura e trasporto di
calcestruzzo e di bitume - noli a freddo di macchinari - fornitura
di ferro lavorato - noli a caldo - autotrasporti per conto di terzi
- guardiania dei cantieri).
Il decreto è composto dai seguenti 11 articoli:
- Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni
- Art. 2 - Istituzione dell'elenco e condizioni di
iscrizione
- Art. 3 - Procedimento di iscrizione
- Art. 4 - Modalità di adempimento degli obblighi di
comunicazione
- Art. 5 - Aggiornamento periodico dell'elenco
- Art. 6 - Aggiornamento delle risultanze della Banca dati
nazionale unica
- Art. 7 - Equipollenza dell’iscrizione all'elenco
- Art. 8 - Pubblicazione dell'elenco
- Art. 9 - Norme finali e transitorie
- Art. 10 - Abrogazioni ed entrata in vigore
- Art. 11 - Clausola di invarianza finanziaria
L'
inserimento negli elenchi della Prefettura, in qualità di
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, così come
disposto dall'art. 1, comma 52 della legge n. 190/2012,
soddisfa
i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della
relativa attività e gli elenchi stessi, articolati in sezioni a
seconda dei settori di attività, saranno aggiornati ogni 12
mesi.
Per essere inserite nell'elenco, le aziende, così come disposto
art. 3 del dpcm, dovranno inoltrare domanda alla prefettura
competente (anche telematicamente attraverso la posta elettronica
certificata) che, nel caso in cui l'impresa non sia censita nella
Banca dati nazionale unica antimafia istituita dal dlgs 159/2011,
effettuerà le necessarie verifiche. Se, invece, l'impresa è già
presente nella Banca dati, l'iscrizione sarà automatica e la
liberatoria antimafia sarà rilasciata immediatamente.
La domanda di iscrizione nell'elenco, come disposto dall'art. 3,
comma 1 del dpcm
potrà essere inviata anche telematicamente
alla Prefettura competente che dovrà pronunciarsi entro 90 giorni
dal ricevimento dell'istanza.
Le imprese presenti nell'elenco, come disposto all'art. 4 del dpcm,
dovranno comunicare entro 30 giorni qualsiasi modifica del proprio
assetto proprietario o degli organi sociali. Mentre le società
quotate dovranno indicare anche le partecipazioni rilevanti. La
mancata osservanza dell'obbligo di comunicazione comporterà la
cancellazione dall'elenco.
Come disposto all'art, 5 comma 1 del dpcm, l'impresa, almeno 30
giorni prima della scadenza annuale di validità dell'iscrizione,
dovrà trasmettere alla prefettura l'interesse a permanere
nell'elenco per lo stesso o per settori di attività diversi
rispetto a quelli originari.
Gli elenchi delle imprese “pulite” saranno pubblicati sul
sito
web delle prefetture nell'apposita sezione “Amministrazione
trasparente” prevista dal dlgs 33/2013.
Sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno nella sezione
“Amministrazione trasparente”, saranno pubblicati gli elenchi di
indirizzi Pec delle singole Prefetture.
© Riproduzione riservata