Con sentenza n. 2125/06 del 10 novembre 2006 il T.A.R. per la
Lombardia ha accolto il ricorso presentato contro Ministero della
attività produttive, il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e l’Autorità per l'energia elettrica e il gas, che
richiedeva l’annullamento delle disposizioni previste dal decreto 6
febbraio 2006, adottato dal Ministero per le attività produttive
d’intesa con quello dell’ambiente, in sostituzione del pregresso
decreto ministeriale del 28 luglio 2005 adottato dallo stesso
Ministero.
Il ricorso è stato presentato contro il DM 06/02/06 che,
successivamente alla presentazione di più domande per la
realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 50 kW
e per la conseguente ammissione al regime dell’incentivazione, ai
sensi dell’art. 7 del DM 28.7.2005, prevedeva l’eliminazione
dell’adeguamento ISTAT alle tariffe incentivanti per tutti coloro
avevano presentato le domande prima del 2006.
Ricordiamo che l’art. 6, comma 6, del DM 28.7.2005, prima della sua
sostituzione ad opera del DM 6.2.2005, prevedeva che le tariffe
incentivanti di cui all’art. 5, comma 2 ed all’art. 6, commi 2 e 3,
fossero aggiornate “a decorrere dal primo gennaio di ogni anno
sulla base del tasso di variazione annuo, riferito ai dodici mesi
precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati rilevati dall’ISTAT”. In esecuzione del DM 28.7.2005,
l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG), adottava la
deliberazione n. 188/2005, nella quale, fra l’altro, individuava il
soggetto attuatore, destinato ad erogare concretamente le tariffe
incentivanti e ad effettuare verifiche e controlli. Quale
attuatore, l’AEEG individuava la società Gestore della rete di
trasmissione nazionale, ora denominata Gestore del Sistema
Elettrico-GRTN SpA.
Successivamente lo stesso Ministero, con l’art. 4.1 del DM
6.2.2006, sostituiva l’art. 6.6 del DM 28.7.2005, che nella nuova
versione, così dispone, “L’aggiornamento delle tariffe incentivanti
di cui all’art. 5, comma 2, lett. b), all’art. 6, comma 2, lett.
b), e all’art. 6, comma 3, lettera b) viene effettuato per ciascuno
degli anni successivi al 2006 sulla base del tasso di variazione
annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall’ISTAT”.
Inoltre, l’art. 8, comma 1, dispone che le modifiche o integrazioni
di cui all’articolo 4 e ad altri articoli del DM 6.2.2.006, si
applicano “alle domande inoltrate successivamente alla data di
entrata in vigore del decreto 28 luglio 2005”. A seguito
dell’adozione del DM 6.2.2006, l’Autorità apportava una serie di
modifiche alla deliberazione n. 188/2005, attraverso la
deliberazione n. 40/2006.
Comunicazione GSE
A seguito del ricorso n. 1151/2006, il TAR per la Lombardia, con
sentenza n. 2125/2006 del 18 ottobre 2006 notificata al GSE in data
22 novembre 2006, ha parzialmente annullato l’art. 8.1 del DM
6.2.2006 sul "conto energia", per la parte riguardante
l'applicabilità dell'aggiornamento ISTAT.
La norma in oggetto limitava, con effetto retroattivo a valere
sulle domande pervenute al GSE fino al 15 febbraio 2006,
l'applicabilità dell’aggiornamento ISTAT alle sole tariffe
incentivanti di cui alla lettera b) dell'art. 5, comma 2, e
dell'art. 6, commi 2 e 3, DM 28.7.2005, escludendo quindi quelle di
cui alla lettera a) ("impianti la cui domanda è stata presentata
nel 2005 e nel 2006"). A seguito di tale decisione il GSE procederà
in tempi brevi – nei confronti delle domande di ammissione agli
incentivi inoltrate fino al 15 febbraio 2006 – a ricalcolare le
tariffe incentivanti, riconoscendo un adeguamento dell'1,7% (*) a
partire dal 1° gennaio 2006, e a effettuare gli opportuni conguagli
per le somme già erogate.
Resta salvo e impregiudicato il diritto del GSE di effettuare i
necessari recuperi, laddove il Consiglio di Stato, innanzi al quale
la citata sentenza del TAR Lombardia è stata impugnata, dovesse
riformarla.
(*) tasso di variazione annua, riferito ai dodici mesi dell’anno
precedente, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati rilevati dall'ISTAT
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