Ricostruzione o ristrutturazione di edifici storici o inagibili:
oltre ai titoli edilizi e ai vincoli previsti, è necessario, ogni
volta che sia realizzato un "edificio diverso" da quello
preesistente, non soltanto identificare gli elementi architettonici
che permettono di individuare il fabbricato come organismo edilizio
avente una ben determinata sagoma e un ben determinato volume e,
quindi, di poter essere considerato oggetto di opere di
ristrutturazione, ma anche
riservare appositi spazi per i
parcheggi.
Una decisione che il Consiglio di Stato ha espresso nella sentenza
1995 del 12 aprile 2013, facendo particolare riferimento all'art.
41
sexies della legge n. 1150 del 1942, come modificato
dalla legge n. 122 del 1989,
che trova applicazione o e, in
particolare, quando - con un atto comunque denominato - sia
demolito un edificio e al suo posto ne sia realizzato un altro
(in termini, Cons. Stato, Sez. IV, 27 settembre 2007, n. 4842).
In tale circostanza infatti, il legislatore ha stabilito la
soddisfazione di alcuni standard, non soltanto quando in un centro
storico sia prevista la demolizione di un fabbricato fatiscente con
la successiva ricostruzione, ma
anche nel caso si tratti di un
edificio isolato o comunque circondato dal verde: anche in
questa circostanza viene rilevata una essenziale regola del diritto
urbanistico, per la quale va identificato già nel titolo edilizio
lo spazio riservato al parcheggio.
Nella fattispecie - riguardante il ricorso in appello alla sentenza
n. 422/2011 del TAR Liguria, Genova Sez. I, nel quale la parte
appellante con otto diverse censure riteneva illegittime le DIA
(Denunce di Inizio di Attività) presentate dalla parte appellata e,
di conseguenza, anche le valutazioni e le autorizzazioni concesse
dall'Amministrazione Comunale di Chiavari e dalla Soprintendenza
per i Beni Architettonici e le Attività Culturali della Liguria - i
Consiglieri hanno ritenuto che,
in presenza del relativo
progetto presentato dagli interessati e trattandosi di una
questione che non riguarda la realizzabilità in sé dell'edificio,
il Comune possa assentire le opere nel loro complesso, qualora vi
sia una integrazione progettuale concernente la riserva di spazi da
destinare a parcheggi, poiché il richiamato art. 41 sexies
dispone "misure quantitative degli spazi aventi tale
destinazione, senza statuire alcuna formalità in ordine alla
localizzazione delle aree da asservire, onde i parcheggi possono
essere realizzati sia in luoghi esterni all'edificio sia al suo
piano terreno e perfino in aree esterne, anche se non strettamente
adiacenti al fabbricato".
Infine, in merito alla legittimità di un'eventuale variazione nella
valutazione da parte della Soprintendenza,
il Consiglio di Stato
ha rilevato che rientra nell'ambito dei suoi poteri espressivi
della discrezionalità tecnica,
che può essere sindacata in
quanto tale dal giudice amministrativo solo nel caso di manifesta
irragionevolezza o illogicità, non dunque quando si limitati a
valutare la compatibilità delle opere proposte con le vigenti norme
di tutela paesaggistica, rilevando che la ricostruzione di un
edificio nella sua integralità non ne lede i relativi valori.
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