I lavoratori dipendenti del settore privato potranno beneficiare
anche quest'anno dell'agevolazione - introdotta per la prima volta
dal Dl n. 93/2008 - riguardante l'
incremento della
produttività del lavoro. Il via libera è arrivato dalla legge
di stabilità 2013 (articolo 1, comma 481, legge 228/2012), mentre i
profili fiscali e applicativi sono stati definiti dal Dpcm 22
gennaio 2013.
Per le retribuzioni di produttività corrisposte nel 2013, la norma
prevede l'
applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e
delle relative addizionali regionale e comunale con aliquota del
10%, nel limite di 2.500 euro lordi. Destinatari della misura
agevolativa, i contribuenti che nel 2012 hanno conseguito redditi
di lavoro dipendente non superiori a 40mila euro.
L'
Agenzia delle Entrate, con la
circolare n. 11/E del 30
aprile, fornisce una ricognizione sugli aspetti fiscali e
applicativi.
Nel 2012 non più di 40mila euro - Come accennato, il primo
presupposto per il riconoscimento del regime sostitutivo è che il
destinatario, nel 2012, non abbia conseguito complessivamente più
di 40mila euro di reddito da lavoro dipendente (comprese le
pensioni e gli assegni equiparati), al lordo delle somme
assoggettate alla stessa imposta sostitutiva. Per il principio di
cassa allargata, si considerano percepite nel periodo d’imposta
2012 le somme corrisposte dai datori di lavoro entro il 12 gennaio
2013. Vanno tenuti in conto anche gli eventuali importi per
attività lavorativa svolta all'estero, pure nel caso in cui gli
stessi non abbiano avuto rilevanza fiscale in Italia. Fuori dal
conteggio, invece, i redditi assoggettati a tassazione
separata.
Può accedere all'agevolazione anche chi, nel 2012, non ha
conseguito redditi di lavoro dipendente o non ha guadagnato nulla.
Inoltre, non comporta conseguenze la circostanza che nel 2013 venga
superato il limite di 40mila euro annui.
Come si calcola l’imposta sostitutiva - L'importo massimo
agevolabile della retribuzione di produttività 2013 è fissato a
2.500 euro lordi percepiti dal singolo lavoratore entro il prossimo
12 gennaio 2014.
Per la sua determinazione, il sostituto d'imposta deve considerare
le somme corrisposte al netto delle trattenute previdenziali
obbligatorie, ma al lordo dell'imposta sostitutiva del 10%,
escludendo dal computo gli eventuali compensi in natura erogati a
titolo di retribuzione di produttività.
Non possono fruire del prelievo sostitutivo le retribuzioni di
produttività nel caso in cui il reddito di lavoro dipendente sia
tassato sulla base delle retribuzioni convenzionali (articolo 51,
comma 8-bis, Tuir).
Cosa deve fare il sostituto d'imposta e cosa il dipendente -
La tassazione sostitutiva è applicata in via automatica dal
sostituto d'imposta, se egli stesso ha rilasciato il Cud 2013 per
un rapporto di lavoro durato per l'intero 2012.
Se invece il sostituto che deve applicare il prelievo agevolato non
è lo stesso che ha rilasciato il Cud 2013 o lo ha rilasciato per un
periodo inferiore all'anno (e, quindi, non è in grado di sapere se
il dipendente nel 2012 ha superato o meno la soglia dei 40mila
euro) , il lavoratore dovrà comunicare, per iscritto, l'importo del
reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2012 (analoga
comunicazione andrà fatta nel caso in cui non sia stato percepito
alcun reddito di lavoro dipendente).
Il lavoratore deve comunicare al sostituto d’imposta di non poter
accedere al regime agevolativo nei casi in cui:
- nel 2012, oltre al rapporto di lavoro con l'attuale sostituto
d'imposta, ha avuto un altro rapporto di lavoro dipendente che ha
comportato il superamento del limite di 40mila euro;
- nel 2013 ha avuto altri rapporti di lavoro dipendente in
relazione ai quali ha percepito somme già assoggettate a imposta
sostitutiva, fino al limite dei 2.500 euro.
Riguardo alle informazioni da rilasciare nel Cud, il sostituto
d'imposta deve:
- indicare separatamente la parte di emolumenti assoggettati a
imposta sostitutiva e l'ammontare di imposta trattenuta;
- indicare la parte di reddito che, in teoria, poteva essere
assoggettata a imposta sostitutiva e alla quale, per espressa
rinuncia del contribuente o per altre cause, non è stata applicata
l'agevolazione.
Il sostituto d'imposta può compensare l'imposta sostitutiva con
altre ritenute dovute nello stesso periodo d'imposta. La parte
versata in eccedenza, non recuperata con la modalità descritta e
risultante dal modello 770, può essere richiesta a rimborso o
riportata negli anni successivi e utilizzata in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del Dlgs 241/1997.
L'imposta sostitutiva, se non è stata trattenuta dal sostituto
d'imposta, può essere applicata direttamente dal contribuente in
sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, sempre che
sussistano i necessari presupposti, e può essere oggetto di
compensazione.
Il lavoratore può rinunciare al regime sostitutivo (ad esempio,
quando è più conveniente la tassazione ordinaria per la presenza di
oneri deducibili o detraibili, che non sarebbero “sfruttabili” se
ci si avvalesse dell'imposizione sostitutiva), facendone richiesta
scritta al datore di lavoro, anche nel caso in cui il sostituto sia
tenuto alla sua applicazione in via automatica. In questa ipotesi,
l'intera retribuzione di produttività concorrerà alla formazione
del reddito complessivo e sarà tassata ordinariamente.
Comunque, il sostituto d'imposta, anche nel caso in cui non vi sia
espressa rinuncia da parte del dipendente, qualora verifichi che la
tassazione sostitutiva è meno conveniente per il lavoratore, può
applicare quella ordinaria, dandogliene comunicazione.
Prima applicazione delle nuove disposizioni - Il Dpcm del 22
gennaio prevede che i datori di lavoro debbano depositare i
contratti presso la competente direzione del lavoro entro 30 giorni
dalla loro sottoscrizione. Tale termine, nel caso di contratti già
firmati alla data del 13 aprile 2013 (quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta), decorre da
quel giorno ed è, quindi, fissato al prossimo 13 maggio.
Nulla quaestio nel caso in cui i datori di lavoro, sulla
base di accordi sottoscritti prima dell'entrata in vigore del
decreto, abbiano applicato la tassazione sostitutiva sui premi di
produttività erogati nei primi mesi del 2013, se risultano
rispettati i presupposti e i limiti stabiliti dalla nuova
normativa.
Qualora invece il datore di lavoro, per ragioni di prudenza, abbia
assoggettato a tassazione ordinaria retribuzioni che, alla luce del
decreto attuativo, risultano agevolabili, l'imposta sostitutiva
potrà essere applicata con la prima retribuzione utile, mentre le
ritenute operate in misura superiore potranno essere scomputate dai
versamenti successivi. Se però nel frattempo è cessato il rapporto
di lavoro, il regime sostitutivo non potrà essere applicato e il
datore di lavoro dovrà indicare nel Cud l'importo della
retribuzione assoggettabile all'imposta del 10 per cento.
Infine, il datore di lavoro, nel caso in cui abbia impropriamente
applicato la tassazione di favore in assenza dei presupposti
indicati dal decreto, dovrà versare la differenza tra l'importo
della sostitutiva versato e quanto effettivamente dovuto, con
applicazione di sanzioni e interessi.
Fonte:
Agenzia delle Entrate
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