I professionisti in possesso di una laurea magistrale o
specialistica o di una laurea conseguite in una delle classi
indicate nell'art. 98, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. n.
81/2008 (TUSL), e quelli in possesso di un diploma di geometra o
perito industriale o perito agrario o agrotecnico, per poter
svolgere il ruolo di
coordinatore per la progettazione e per
l'esecuzione dei lavori devono possedere attestazione da parte
di un datore di lavoro che documenti l'espletamento di attività
lavorative nel settore delle costruzioni, così come definite
dall'art. 89, comma 1, lett. a) del TUSL.
Lo ha affermato l'interpello n. 2 del 2 maggio 2013, con il quale
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto al
quesito presentato dal
Consiglio Nazionale degli Ingegneri
relativo ai requisiti professionali del coordinatore per la
progettazione e per l'esecuzione dei lavori - definizione di
"attività lavorativa nel settore delle costruzioni".
In particolare, il CNI ha predisposto un elenco di attività
lavorative nel settore delle costruzioni, chiedendo se queste
soddisfino il requisito previsto dall'art. 98, comma 1. Le attività
sono:
- direttore di cantiere
- capo cantiere
- capo squadra
- direttore dei lavori
- direttore operativo di cantiere
- assistente ai soggetti di cui ai punti precedenti con mansioni
che comportino precipuamente la frequentazione del cantiere
- responsabile d'azienda per la sicurezza in lavorazioni di
cantiere anche specifiche
- responsabile dei lavori
- datore di lavoro di impresa operante nel settore delle
costruzioni
- attività di progettazione nel settore delle costruzioni, in
aggiunta ad altre attività di cui ai punti precedenti
Il Ministero del Lavoro ha chiarito che tutte le suddette attività
sono coerenti con le finalità normative e, dunque, rispondono al
requisito previsto di dovere comprovare l'espletamento di attività
lavorative nel settore delle costruzioni. In generale, tali
attività devono fare riferimento ai cantieri temporanei e mobili,
così come definiti dall'art. 89, comma 1, lett. a) del TUSL ovvero
"qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di
ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato
X".
In particolare, di seguito l'elenco dei lavori edili o di
ingegneria edile previsti dall'allegato X al TUSL:
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,
conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la
trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse,
permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in
metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti
strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli
impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche,
marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori
edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione
forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria
civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi
prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di
ingegneria civile.
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