Impianti fotovoltaici: la presentazione della domanda per l'accesso
ai benefici economici di cui al d.m. 5 maggio 2011 e la richiesta
di attestazione della idoneità del titolo edilizio relativo
all'impianto effettuate entro la scadenza dei termini prevista
non possono essere invalidate da eventuali ritardi delle
Amministrazioni nel rilascio di tali certificazioni.
Questo il parere di Palazzo Spada, espresso attraverso la sentenza
n. 2005 del 12 aprile 2013, che ha accolto il ricorso in primo
grado alla sentenza del T.A.R. Lazio - Roma Sez. III Ter n.
657/2013, concernente proprio la graduatoria di impianti iscritti
al registro per l'incentivazione di produzione energia elettrica da
impianti solari fotovoltaici.
Nel caso specifico, la ditta aveva presentato entro i termini utili
la domanda di attestazione al fine di accedere al quarto conto
energia, ma, nonostante questo, sul portale del Gestore dei Servizi
Energetici - Gse S.p.A. del Ministero dello Sviluppo Economico e
del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, l'impianto dell'impresa è risultato escluso dalla
graduatoria.
Il Consiglio di Stato ha reputato fondata la richiesta di
annullamento di tale graduatoria, mettendo in evidenza che,
ai
sensi dell'art.1 lett.c) dell'allegato 3-A del d.m. 5 maggio 2011,
eventuali ritardi dell'Amministrazione comunale connessi a
perplessità interpretative della disposizione appena richiamata,
riguardo alla stessa competenza del Comune a rilasciare tal genere
di attestazioni, non possono ripercuotersi negativamente nella
sfera giuridica della parte privata.
La sentenza infine sottolinea anche che
"in una logica di
leale collaborazione tra le parti", una volta verificata
la presentazione della domanda di attestazione nel rispetto dei
termini, il GSE avrebbe potuto fissare un termine alla ditta per
l'integrazione della documentazione.
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