Agenzia delle Entrate: Circolare su detrazioni 50% e 55% e cedolare secca

13/05/2013

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 13/E del 9 maggio scorso dà interessanti chiarimenti su varie questioni interpretative riguardanti le agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio abitativo e per la riqualificazione energetica degli edifici, le altre detrazioni, nonché su altri quesiti riguardanti la cedolare secca, i redditi di lavoro dipendente e fondiari, l'IMU e l'IVIE.
Qui di seguito i chiarimenti sugli interventi di recupero edilizio, di riqualificazione energetica e sulla cedolare secca mentre rimandiamo alla circolare per i chiarimenti in merito alle altre detrazioni ed in particolare alle spese per la frequenza dei corsi di laurea in teologia, agli interessi passivi per mutuo per costruzione dell'abitazione principale con fatture di spesa non cointestate ed alle spese per la frequenza delle "sezioni primavera".

Interventi di recupero edilizio - Per le spese documentate, sostenute dal 26 giugno 2012 e fino al 30 giugno 2013 spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Per effetto della disposizione richiamata, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, la percentuale di detrazione del 36 per cento è elevata al 50 per cento e il limite di spesa di euro 48.000 è innalzato a euro 96.000. Non sono previste disposizioni volte a limitarne l'applicazione nell'ipotesi che un contribuente abbia già sostenuto spese agevolabili fino al 25 giugno 2012.
Nella circolare vengono anche trattati il caso del decesso del conduttore e del trasferimento della detrazione, la separazione legale e lavori successivi alla separazione, la comunicazione di fine lavori per spese superiori a euro 51.645,69.

Interventi di riqualificazione energetica - Per i lavori eseguiti a cavallo di due periodi di imposta (2012 e 2013) e relativi al medesimo intervento, la trasmissione all'ENEA della documentazione necessaria per fruire della detrazione fiscale va effettuata nei 90 giorni dalla data di fine lavori, che non necessariamente deve cadere entro il 30 giugno 2013.
L'art. 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010, che ha prorogato l'agevolazione fino al 30 giugno 2013, fa, infatti, espresso riferimento alle "spese sostenute entro il 30 giugno 2013", e non ai lavori conclusi entro la medesima data.
Nella circolare vengono, poi, dati interessanti chiarimenti in merito alla comunicazione di fine lavori, alle comunicazioni annullate ed alle comunicazioni compilate e non inviate.

Cedolare secca - Per i contratti rientranti nel regime transitorio l'opzione per la cedolare secca espressa nel modello 730/2012 o UNICO 2012 (redditi 2011), e non confermata per le annualità successive con il modello 69, esplica effetti, in mancanza di revoca, anche per il residuo periodo di durata del contratto.
Nella circolare viene, anche, precisato che il contribuente che abbia applicato la cedolare secca nella dichiarazione dei redditi 2012 (redditi 2011) non è vincolato per le annualità successive, ove l’intenzione di non applicare detto regime per il residuo periodo di durata del contratto si desuma dal comportamento concludente del contribuente diretto ad applicare l'IRPEF e l'imposta di registro.

A cura di Gabriele Bivona


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