L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 13/E del 9 maggio
scorso dà interessanti chiarimenti su varie questioni
interpretative riguardanti le agevolazioni per gli interventi di
recupero del patrimonio abitativo e per la riqualificazione
energetica degli edifici, le altre detrazioni, nonché su altri
quesiti riguardanti la cedolare secca, i redditi di lavoro
dipendente e fondiari, l'IMU e l'IVIE.
Qui di seguito i chiarimenti sugli interventi di recupero edilizio,
di riqualificazione energetica e sulla cedolare secca mentre
rimandiamo alla circolare per i chiarimenti in merito alle altre
detrazioni ed in particolare alle spese per la frequenza dei corsi
di laurea in teologia, agli interessi passivi per mutuo per
costruzione dell'abitazione principale con fatture di spesa non
cointestate ed alle spese per la frequenza delle "sezioni
primavera".
Interventi di recupero edilizio - Per le spese documentate,
sostenute dal 26 giugno 2012 e fino al 30 giugno 2013 spetta una
detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un
ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per
unità immobiliare. Per effetto della disposizione richiamata, per
le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, la
percentuale di detrazione del 36 per cento è elevata al 50 per
cento e il limite di spesa di euro 48.000 è innalzato a euro
96.000. Non sono previste disposizioni volte a limitarne
l'applicazione nell'ipotesi che un contribuente abbia già sostenuto
spese agevolabili fino al 25 giugno 2012.
Nella circolare vengono anche trattati il caso del decesso del
conduttore e del trasferimento della detrazione, la separazione
legale e lavori successivi alla separazione, la comunicazione di
fine lavori per spese superiori a euro 51.645,69.
Interventi di riqualificazione energetica - Per i lavori
eseguiti a cavallo di due periodi di imposta (2012 e 2013) e
relativi al medesimo intervento, la trasmissione all'ENEA della
documentazione necessaria per fruire della detrazione fiscale va
effettuata nei 90 giorni dalla data di fine lavori, che non
necessariamente deve cadere entro il 30 giugno 2013.
L'art. 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010, che ha prorogato
l'agevolazione fino al 30 giugno 2013, fa, infatti, espresso
riferimento alle "spese sostenute entro il 30 giugno 2013", e non
ai lavori conclusi entro la medesima data.
Nella circolare vengono, poi, dati interessanti chiarimenti in
merito alla comunicazione di fine lavori, alle comunicazioni
annullate ed alle comunicazioni compilate e non inviate.
Cedolare secca - Per i contratti rientranti nel regime
transitorio l'opzione per la cedolare secca espressa nel modello
730/2012 o UNICO 2012 (redditi 2011), e non confermata per le
annualità successive con il modello 69, esplica effetti, in
mancanza di revoca, anche per il residuo periodo di durata del
contratto.
Nella circolare viene, anche, precisato che il contribuente che
abbia applicato la cedolare secca nella dichiarazione dei redditi
2012 (redditi 2011) non è vincolato per le annualità successive,
ove l’intenzione di non applicare detto regime per il residuo
periodo di durata del contratto si desuma dal comportamento
concludente del contribuente diretto ad applicare l'IRPEF e
l'imposta di registro.
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