Per il Ministro delle Infrastrutture
Antonio Di Pietro la
giornata di oggi sarà dedicata alla
riforma del Codice dei
contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006.
Alle ore 11,00 è stata convocata una seduta della
VIII
Commissione permanente del Senato (Lavori Pubblici,
Comunicazioni) con all’0rdine del giorno: “Comunicazioni del
Ministro delle infrastrutture sugli orientamenti del suo Dicastero
in ordine agli interventi modificativi del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
Successivamente si recherà alla Camera dei Deputati dove alle ore
14,15 sarà presente presso l’
VIII Commissione della Camera
(Ambiente, territorio e Lavori Pubblici) per un’
audizione
informale sulle problematiche derivanti dall’attuazione del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.
Nella seduta di ieri 16 gennaio sono stati già ascoltati:
- i rappresentanti dell’ANCE (Associazione nazionale
costruttori edili) e dell’AGI (Associazione imprese generali);
- i rappresentanti di Confservizi;
- i rappresentanti dell’OICE (Associazione delle
organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza
tecnico-economica) ;
- i rappresentanti della FINCO (Federazione industrie
prodotti impianti e servizi per le costruzioni) ;
- i rappresentanti dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di appalti, servizi e forniture,
In particolare l’Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici,
alla fine dell’audizione ha dato notizia della stessa con un
comunicato stampa che alleghiamo alla presente.
Nel comunicato stampa viene precisato che, nel corso
dell’audizione, il
Presidente dell’Autorità Alfonso Maria Rossi
Brigante ha evidenziato si i pregi della significativa opera di
codificazione del Legislatore, ma ha anche toccato gli aspetti
applicativi più rilevanti e controversi, prospettando anche ipotesi
di riforma e revisione.
Tra l’altro il Presidente dell’Autorità ha dichiarato che:
- il nuovo Codice costituisce uno strumento molto utile per gli
operatori;
- per la tutela della libera concorrenza occorre fare riferimento
al criterio dettato dal giudice comunitario del controllo analogo e
dell’attività prestata prevalentemente a favore dell’ente
controllante (pronuncia Teckal del 1999);
- sono necessarie alcune modifiche della normativa
sull’Osservatorio;
- occorre confermare il ruolo centrale dell’Autorità in sede di
qualificazione;
- è necessaria la partecipazione dell’Autorità alla procedura di
formazione del Regolamento.
Ricordiamo che successivamente alla sospensione di alcuni istituti
del codice attuata con con l’art. 1-octies della legge n. 228/2006,
che modifica il Decreto legislativo n. 163/2006 e precisamente
quelli relativi:
- all’appalto integrato nei settori ordinari (art. 53, commi 2 e
3);
- al dialogo competitivo (art. 58);
- al divieto di subappalto per l’impresa ausiliaria in caso di
avvalimento (art. 49);
- all’accordo quadro nei settori ordinari (art. 59);
- all’ampliamento della trattativa privata ( artt. 56 e 57);
- alle centrali di committenza (art. 33);
- all’abrogazione del criterio per l’aggiudicazione dei contratti
relativo alla maggiore entità di lavori e servizi che il general
contractor si impegna a subaffidare a terzi (art. 177, comma 4,
lettera f),
è stato predisposto un primo decreto correttivo che contiene
soltanto correzioni formali e di dettaglio, che non incide sugli
istituti sospesi sino al 31 gennaio prossimo, che è passato già al
vaglio della Conferenza Stato-Regioni, del Consiglio di Stato e
delle competenti Commissioni Parlamentari e che è in attesa
soltanto di essere approvato in via definitiva dal Consiglio dei
Ministri per la successiva pubblicazione sulla Gazzetta.
Ai primi di gennaio il Ministro Di Pietro aveva predisposto un
secondo decreto correttivo che, dovendo seguire, per l’approvazione
l’iter previsto dal comma 3 dell’articolo 25 della legge n. 62/2005
non avrebbe avuto il tempo necessario, dopo la preventiva
approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, per completare i
necessari passaggi dalla Conferenza Stato-Regioni, dal Consiglio di
Stato e dalle competenti Commissioni Parlamentari prima di essere
definitivamente approvato e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
entro il 31 gennaio.
Ecco, quindi l’escamotage di trasferire parte del secondo decreto
correttivo nel primo e successivamente a due passaggi di audizioni,
in verità informali, presso le due competenti commissioni
parlamentari di Camera e Senato procedere all’approvazione nel
prossimo consiglio dei ministri di venerdì 27 gennaio del primo
decreto correttivo modificato ed integrato con il secondo.
Un percorso che ci sembra un po’ azzardato e non rispettoso delle
procedure ed è anche necessario vedere se un decreto legislativo
così predisposto venga successivamente firmato dal Capo dello Stato
visto che il comma 3 dell’articolo 25 della legge n. 62/2005
precisa che: “Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate
disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure
di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4” e, quindi un decreto
correttivo del Codice dovrebbe essere sottoposto alla stessa
procedura cui è stato sottoposto il Codice stesso e per lo stesso,
quindi, dovrebbero essere acquisiti i pareti della Conferenza
Stato-Regioni, del Consiglio di Stato e delle competenti
commissioni parlamentari. In tal senso si è anche espresso
l’onorevole Ermete Realacci presidente della Commissione Lavori
Pubblici della Camera che, in merito alla possibilità della
confluenza delle norme predisposte dal Ministro di Pietro
all’interno del D.Lgs. che ha già avuto le necessarie approvazioni,
ha precisato come “La riforma del Codice degli appalti rappresenta
un impegno serio e complesso e non può essere affrontata in modo
affrettato”.
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