L'inserimento di elementi attinenti l'offerta economica all'interno
dell'offerta tecnica, quando espressamente vietato all'interno di
un disciplinare di gara, costituisce un
possibile elemento
turbativo per la valutazione da parte della commissione delle
proposte pervenute.
Questa la decisione espressa dal Consiglio di Stato a conferma
della sentenza n. 264/2012 del T.A.R. Basilicata - Potenza, sez. I
concernente l'affidamento del servizio di gestione della
manutenzione ordinaria programmata e straordinaria degli impianti
di pubblica illuminazione del comune di Ruoti, che ha accolto
l'impugnativa della ditta non aggiudicataria del bando.
Il giudice amministrativo in primo grado ha infatti ritenuto
meritevole di esclusione l'offerta presentata dal consorzio
aggiudicatario
per violazione del divieto di inserire
nell'offerta tecnica elementi concernenti l'offerta economica.
Nel caso specifico, il consorzio aveva allegato all'offerta tecnica
il computo metrico relativo al progetto preliminare degli
interventi di riqualificazione degli impianti finalizzata al
contenimento dei consumi energetici, con indicati i corrispondenti
valori economici, pari a circa un terzo, quindi a una cifra
consistente, dell'offerta economica complessiva.
In appello, il consorzio ha obiettato come anche l'altra ditta
avesse inserito nell'offerta tecnica elementi concernenti l'offerta
economica (anche se non di stessa rilevanza economica, come ha
sottolineato anche il Consiglio di Stato) e che in entrambi i casi
di violazione l'Amministrazione non è intervenuta, per cui anche il
TAR avrebbe errato attribuendo diverso peso alle violazioni del
divieto commesso, rendendo inammissibile il ricorso in sede legale
per difetto di legittimazione ad agire.
Palazzo Spada ha invece confermato con la sentenza n. 2214 del 19
aprile 2013 quanto stabilito dal giudice di prime cure,
sottolineando come la finalità della clausola del disciplinare
di gara sia stata colta nel giusto modo, ovvero "evitare che il
processo valutativo inerente l'offerta tecnica possa essere
influenzato dalla anticipata conoscenza di elementi di carattere
economico inerenti al prezzo offerto, così frustrando le finalità
sottese alla scansione procedimentale dei due momenti valutativi
che contraddistingue le procedure di aggiudicazione per le quali
sia stato individuato il criterio selettivo dell'offerta
economicamente più vantaggiosa".
Un parere ispirato all'art.
1363 del codice civile, inerente l'interpretazione complessiva
delle clausole, "pacificamente applicabile anche ai bandi di gara
per l'affidamento di contratti pubblici".
Infine, l'elemento turbativo di valutazione da parte della
commissione è ravvisabile nella
percentuale significativa data
agli interventi di riqualificazione degli impianti rispetto
all'offerta complessiva: come risulta dal bando e dal disciplinare
di gara, il corrispettivo posto a base d'asta era stato
quantificato dall'Amministrazione comunale sulla base di un quadro
economico comprendente sia il costo per la fornitura dell'energia
elettrica che la gestione e manutenzione degli impianti. Gli
interventi di riqualificazione energetica, tendenti a ridurre tali
costi, sono stati considerati
indicativi dell'ammontare di
questi ultimi e dunque in definitiva
dell'offerta economica che
sulla base degli stessi l'impresa avrebbe potuto prestare.
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