Al contrario delle leggende metropolitane che molto spesso si
sentono in giro, il trasportatore ha l'obbligo di verificare che la
documentazione autorizzativa ed inerente il trasporto, di tutti i
soggetti coinvolti nella filiera della gestione del rifiuto, sia in
ordine. Questo è quanto stabilito dalla sentenza della corte di
cassazione penale, sezione III, sentenza del 9 Aprile 2013 n° 16209
e che offre spunto per alcune importanti riflessioni
sull'argomento.
La sentenza è riferita al caso di un trasportatore professionale
di rifiuti che ha conferito i rifiuti presi in carico dal
produttore ad un impianto non autorizzato alla gestione degli
stessi.
Gli operatori del settore sanno benissimo che la filiera del
rifiuto è generalmente costituita dalle seguenti figure:
- Produttore / detentore del rifiuto
- Trasportatore
- Destinatario
Di tanto in tanto si riscontra anche la presenza
dell'Intermediario, figura ancora in bilico nell'ordinamento
italiano nonostante gli sia stata riconosciuta una categoria
all'interno dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Ciò che è più importante è sapere che alcuni degli operatori appena
citati, ossia tutti meno il produttore del rifiuto, devono essere
autorizzati al trasporto, al trattamento, all'intermediazione dei
rifiuti. Qualora venga a mancare l'autorizzazione, che può essere
il provvedimento dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali o il
provvedimento Regionale / provinciale per il trattamento dei
rifiuti, il soggetto in questione non può operare in conformità
alla normativa, ed eventuali suoi interventi nella filiera
divengono illeciti.
Prendendo lumi dall'art. 183 lett. n del D.Lgs. 152/2006
riscontriamo rapidamente che il "trasporto" di rifiuti rientra tra
le attività di gestione dei rifiuti. Ciò significa che tutto quanto
è espressamente previsto per le attività di gestione dei rifiuti
divengono automaticamente valide anche per l'attività di trasporto
dei rifiuti. Questo chiarimento conduce ad una più ampia visione di
quelle che sono le responsabilità in capo al trasportatore che fino
ad oggi poteva anche fingere di nulla sapere circa il destinatario
oggetto del trasporto, e di tanto in tanto anche del contenuto del
trasporto.
Rinviando alla lettura della sentenza, ciò che preme sottolineare è
l'importanza del controllo delle autorizzazioni, di tutto quanto
sia tecnicamente verificabile prima di iniziare il trasporto e
prima di accettare un carico di rifiuti presso il proprio impianto;
infatti non è ammissibile che un trasportatore non si cauteli nel
verificare che l'impianto presso il quale sta andando a scaricare
il proprio carico sia autorizzato o meno e che l'autorizzazione sia
in vigore.
Certamente non è compito del conducente la verifica di questi dati
ma di quella famosa figura di cui abbiamo parlato nel precedente
articolo e che ora ritorna alla ribalta con le proprie
responsabilità, oneri e doveri ossia il Responsabile Tecnico. E' a
questa figura, a mio parere che spetta il coordinamento di queste
attività di supervisione delle autorizzazioni. Prima di iniziare un
trasporto è bene verificare che queste ultime siano in ordine, che
l'impianto di destinazione sia in grado di accettare il carico
verificando la corrispondenza dei codici CER ed infine ma non meno
importante dovrebbe essere verificata anche la corrispondenza del
codice CER assegnato dal produttore del rifiuto al rifiuto
stesso.
Se da un lato la responsabilità della classificazione del rifiuto è
imputata al produttore, dall'altra non possiamo presumere la totale
ignoranza del trasportatore (che il più delle volte svolge le veci
del produttore in queste operazioni) nel controllare che un codice
CER sia idoneo o meno alla identificazione del rifiuto che si sta
per trasportare.
Inutile dire che parliamo ovviamente di quei casi lampanti dove
emerge chiaramente la difformità del rifiuto dal codice CER e non
di quei casi dove vi può essere il lecito dubbio tra due codici
molto affini.
Pertanto è doveroso per un trasportatore prestare la massima
attenzione alla documentazione con la quale accompagna il rifiuto,
ossia il Formulario di Identificazione Rifiuti (non dimentichiamo
infatti che il trasportatore lo sottoscrive assumendosi la
responsabilità di quanto riportato) e delle autorizzazioni dei
soggetti coinvolti richiedendone copia ancor prima di iniziare il
trasporto. Oggi con la diffusione di internet è molto più semplice
ottenere una copia delle autorizzazioni di qualsiasi soggetto
intervenga nella filiera del rifiuto; anzi ancor più facile è
verificare la correttezza delle autorizzazioni dei trasportatori
grazie al database dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali
consultabile all'indirizzo:
http://www.albogestoririfiuti.it/ElenchiIscritti.aspx
Non è infatti insolita la consuetudine con la quale alcuni
produttori di rifiuti settimane dopo la conclusione del trasporto
si ricordano di chiedere le autorizzazioni del trasportatore e
dell'impianto divenendo improvvisi investigatori su piccolezze e
dettagli che andavano invece investigate prima. La domanda che come
sempre mi pongo è: " A posteriori se rilevi un errore o una
mancanza la responsabilità di chi è?"
La risposta è sempre la solita e data sempre dalla normativa
vigente, ossia di tutti i soggetti coinvolti ed identificati in
maniera chiara proprio nel Formulario di Identificazione
Rifiuti.
Si rimanda il lettore alla lettura della sentenza in oggetto per
avere maggiori chiarimenti in merito.
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