Il Centro Studi del Consiglio nazionale degli Ingegneri ha,
recentemente, pubblicato una interessante nota a proposito
dell'
obbligatorietà dell'assicurazione professionale per gli
ingegneri estensibile, ovviamente, alle altre categorie
professionali.
Ricordiamo che l'obbligo della polizza assicurativa è stato
introdotto per tutte le professioni “regolamentate” (vale a dire
quelle “il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione
in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche
professionali o all'accertamento delle specifiche
professionalità”), con l'art. 3, comma 5, lettera e) del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge
14 settembre 2011, n. 148., ed è stato poi
differito al 15
agosto 2013 dall'art. 5, comma 3 del DPR n. 137/2012.
Nell'approssimarsi della scadenza del 16 agosto, il CNI è
intervenuto precisando che:
- la polizza, pertanto, negoziata individualmente o sulla base
delle convenzioni concluse dai rispettivi Consigli nazionali degli
Ordini o dai corrispondenti enti previdenziali, avrà a oggetto la
cd. "responsabilità civile" del professionista e coprirà i danni
eventualmente arrecati alla clientela in conseguenza di errori,
negligenze od omissioni nell'erogazione della prestazione
professionale richiesta, derivanti da condotte di natura
colposa (colpa lieve o colpa grave), inclusa la custodia infedele
"di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso". Restano,
ovviamente, esclusi i danni cagionati dal professionista al cliente
in conseguenza di condotte di natura dolosa;
- l’obbligo di "rendere noti al cliente, al momento
dell'assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza
professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva",
configura un adempimento diverso e ulteriore rispetto a quello
della stipulazione dell'assicurazione, come tale autonomamente
valutabile in sede di disciplinare;
- entrambe le norme (d.l. n. 138/2011 e D.P.R. n. 137/2012)
collegano l'obbligo di stipulazione di idonea polizza professionale
all'esercizio dell’attività professionale, con la conseguenza che
esso, pur essendo astrattamente riferibile a tutti i professionisti
iscritti ai rispettivi Ordini, diviene concretamente esigibile
solo qualora costoro mostrino di esercitare in modo effettivo e
attuale la professione;
- non è la qualità di "professionista iscritto all’Ordine" che
determina l'insorgenza dell'obbligo della stipula della
polizza, bensì l'ulteriore condizione dell'esercizio in
concreto dell'attività professionale, posto che solo in conseguenza
di ciò il professionista entra in contatto con l'utenza e si
obbliga, quindi, a tenerla indenne dalle conseguenze
pregiudizievoli derivanti dalla commissione di eventuali errori o
negligenze professionali.
In definitiva, dunque,
l'obbligo di assicurazione professionale
ricade esclusivamente sui professionisti iscritti agli Ordini che
esercitano in modo effettivo l’attività professionale. In
particolare,
non potrà esigersi l'adempimento dell'obbligo di
stipulazione di una polizza assicurativa nei confronti dei
professionisti iscritti all’Ordine che non esercitino, nemmeno
saltuariamente, la professione di ingegnere in forma autonoma,
vale a dire che non assumano in proprio il rischio professionale
derivante dall'esercizio dell'attività.
Restano quindi esclusi dall'obbligo gli ingegneri assunti alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, i
quali esercitino l'attività professionale esclusivamente per conto
dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza.
Parimenti,
è da escludersi l'assunzione dell'obbligo nei
confronti di professionisti posti alle dipendenze di un datore di
lavoro privato (ad esempio una società o uno studio
professionale), ovviamente ad eccezione dell'attività da loro
effettuata in proprio (anche se congiuntamente ai titolari dello
studio o della società) con apposizione della firma negli elaborati
progettuali ed altri documenti.
Ne consegue che
l'obbligo di stipulazione di una polizza
assicurativa non potrà essere imposto a tutti i professionisti al
momento dell'iscrizione all'Albo e per il solo fatto
dell'iscrizione, dovendosi in ogni caso prevedere l'instaurazione
di regimi differenziati a seconda che l'iscritto eserciti o meno
attività di libero professionista in proprio.
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