L'
IMU è stata ufficialmente sospesa fino a settembre, ma
solo per abitazioni principali, fabbricati rurali e terreni
agricoli.
Chi è un possesso, invece, di un immobile strumentale
è chiamato a versare l'acconto IMU entro il 16 giugno, o meglio
quest'anno il termine slitta al lunedì successivo 18 giugno.
In riferimento a tale versamento, il
Dipartimento Finanze
del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la
circolare N.
2/DF del 23 maggio, risponde ad alcuni quesiti e precisa che il
versamento della prima rata potrà essere calcolato in base
all'aliquota e alle detrazioni in vigore per lo scorso anno, ancor
prima dell'approvazione definitiva della modifica normativa
proposta al DL n. 35/2013, che dovrà essere convertito in legge
entro il 7 giugno.
La circolare del Dipartimento Finanze tratta i seguenti argomenti:
- Versamento della prima rata sulla base delle aliquote e della
detrazione del 2012 prima della conversione in legge del d.l. n. 35
del 2013
- Immobili assimilati alle abitazioni principali
- Immobile assegnato all'ex coniuge
Nella circolare, viene precisato che il citato emendamento mira a
facilitare gli adempimenti di contribuenti e intermediari che
altrimenti, in base alla disposizione originaria del decreto in
conversione, si troverebbero a dover consultare il sito del Mef,
sul quale vengono pubblicate le aliquote e le detrazioni deliberate
dal Comune, due volte nel corso dello stesso anno, in tempi troppo
a ridosso delle scadenze di giugno e dicembre.
In ogni caso, nell'ipotesi in cui i contribuenti versino la prima
rata tenendo conto anticipatamente del contenuto dell'emendamento,
varrà la regola prevista dallo Statuto del contribuente (articolo
10, comma 3, legge 212/2000), in base alla quale “
le sanzioni
non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da
obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di
applicazione della norma tributaria”.
In fase di saldo IMU avverranno poi gli eventuali conguagli della
prima rata versata, sulla base delle delibere pubblicate sul sito
del Ministero dell'Economia entro il 16 ottobre di ciascun anno o
delle delibere dell'anno precedente, in assenza di
pubblicazione.
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