Tabelle millesimali: non è necessaria la loro approvazione
con il consenso unanime dei condomini, essendo sufficiente la
maggioranza qualificata, come previsto dall'art. 1139,
comma 2 del codice civile.
Questa la decisione della Sez. II della Cassazione civile che, con
la sentenza 11387 del 13 maggio scorso, ha accolto il ricorso di un
condominio contro la sentenza della Corte d'Appello di Milano che
aveva annullato il decreto ingiuntivo contro il proprietario di un
immobile sito nel palazzo, al quale era stato intimato il pagamento
delle quote condominiali arretrate, fino ad allora non versate
perché ritenute frutto di un calcolo erroneo e illegittimo delle
tabelle millesimali.
Tale ingiunzione di pagamento, di
fatto, era stata annullata in secondo grado, perché
secondo il giudice distrettuale la delibera condominiale con la
quale i millesimi erano stati modificati risultava nulla perché
raggiunta non con consenso unanime, ma con maggioranza, se pur
qualificata di cui all'art. 1136 c.c., comma 2.
Di diverso parere la Suprema Corte che, tenendo conto del
nuovo orientamento giurisprudenziale con il quale
si è proprio voluto mettere ordine su una disciplina spesso
contrastante in quanto a sentenze pronunciate,
ha preso
come riferimento la pronuncia delle S.U. n. 18477 del
9.8.2010, in forza della quale "la modifica delle tabelle
millesimali può essere fatta non più all'unanimità, ma con la
maggioranza di cui all'art. 1138 c.c.".
E, seguendo tale orientamento, ha ritenuto che
l'atto
di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di
revisione delle stesse, non ha natura negoziale,
per cui esso non deve essere approvato con il consenso unanime dei
condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza
qualificata di cui all'art. 1136 c.c. Questo perché, se si
tiene presente che
le tabelle millesimali, in base
all'art. 68 disp. att. c.c., sono allegate al regolamento di
condominio - approvato dall'assemblea a maggioranza, come previsto
dall'art. 1138 c.c. - e che esse
non accertano il diritto
dei singoli condomini sulle unità immobiliari di proprietà
esclusiva, ma soltanto il valore di tali unità rispetto all'intero
edificio, ai soli fini della gestione del condominio,
dovrebbe essere logico concludere che
tali tabelle vanno
approvate con la stessa maggioranza richiesta per il regolamento di
condominio.
Non solo: i giudici della Suprema Corte hanno anche sottolineato
come l'approvazione a maggioranza delle tabelle millesimali non
comporta inconvenienti di rilievo nei confronti dei condomini, in
quanto,
qualora vi siano errori nella valutazione delle
unità immobiliari di proprietà esclusiva, coloro i quali si sentono
danneggiati possono chiedere, senza limiti di tempo, la revisione
come previsto dall'art. 69 disp. att. c.c..
Infine, la Cassazione ha anche rilevato come con la
legge
n. 220/2012 tale nuovo orientamento sia stato recepito:
questa norma infatti, nel testo no veliate, prevede in linea
generale, che i valori espressi nelle tabelle millesimali "possono
essere rettificati e modificati all'unanimità"; tuttavia
a
questa regola generale si aggiunge però che tali tabelle possono
essere modificate anche nell'interesse di un solo condomino e con
un numero di voti che rappresenti la maggioranza prevista
dall'art. 1136 c.c., comma 2.
Da qui la volontà di accogliere il ricorso del condominio,
annullando la decisione della Corte d'Appello, ribadendo che
le
tabelle millesimali non devono essere approvate con il consenso
unanime dei condomini, essendo sufficiente la maggioranza
qualificata di cui all'art. 1139 c.c., comma 2.
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