Regione siciliana: Al Comune di Gibellina incarichi di servizi tecnici in difformità al Codice dei contratti
La Consulta Regionale degli Ingegneri, in una nota indirizzata al Sindaco del Comune di Gibellina ed all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di ...
La Consulta Regionale degli Ingegneri, in una nota
indirizzata al Sindaco del Comune di Gibellina ed all'Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, in riferimento a due determinazioni dell’Amministrazione
comunale di Gibellina, relative la prima all'incarico di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione per l’importo di € 62.402,86 e la seconda
all'incarico progettazione. direzione lavori, misure e
contabilità per l’importo di € 97.643,19 entrambe relative ai
“Lavori per la realizzazione nella Regione Siciliana di un
programma innovativo in ambito urbano denominato: Programma di
riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile”, ha
chiesto la revoca delle citate determinazioni e l'annullamento
delle relative lettere d'invito.
il progetto d'opera né alcun progetto di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato ma anche da alcuni parerei di precontenzioso dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in cui viene precisato che il coordinamento per la sicurezza fa parte della prestazione professionale nel suo complesso, ai finì della determinazione della soglia necessaria per l'applicazione delle procedure di selezione, potendosi escludere soltanto l'importo relativo agli incarichi effettuati con personale interno.
Nella nota della Consulta regionale degli Ingegneri viene, poi, precisato che, per effetto della ingiustificata separazione dell’incarico, che ha mantenuto il valore delle due prestazioni separatamente inferiori alla soglia di 100.000,00 euro, è stato possibile prevedere la procedura di selezione negoziata, ai sensi dell’art. 57, comma 6 e dell’art. 91, comma 2 del Codice dei contratti (D.Lgs. 163/2006), facendo ricorso all’albo dei professionisti di fiducia, con apposito invito a 5 professionisti; in aperta violazione dell’obbligo di applicare procedure selettive ad evidenza pubblica, in presenza di un importo complessivo della prestazione di € 160.046,05.
il progetto d'opera né alcun progetto di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato ma anche da alcuni parerei di precontenzioso dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in cui viene precisato che il coordinamento per la sicurezza fa parte della prestazione professionale nel suo complesso, ai finì della determinazione della soglia necessaria per l'applicazione delle procedure di selezione, potendosi escludere soltanto l'importo relativo agli incarichi effettuati con personale interno.
Nella nota della Consulta regionale degli Ingegneri viene, poi, precisato che, per effetto della ingiustificata separazione dell’incarico, che ha mantenuto il valore delle due prestazioni separatamente inferiori alla soglia di 100.000,00 euro, è stato possibile prevedere la procedura di selezione negoziata, ai sensi dell’art. 57, comma 6 e dell’art. 91, comma 2 del Codice dei contratti (D.Lgs. 163/2006), facendo ricorso all’albo dei professionisti di fiducia, con apposito invito a 5 professionisti; in aperta violazione dell’obbligo di applicare procedure selettive ad evidenza pubblica, in presenza di un importo complessivo della prestazione di € 160.046,05.
A cura di arch. Paolo
Oreto
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