Certificazione energetica edifici: Sulla Gazzetta il Regolamento con i Criteri accreditamento degli esperti

28/06/2013

Sulla Gazzetta ufficiale n. 149 del 27 giugno è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 75 recante “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”.
Il Regolamento che consta di 7 articoli e di un allegato, entrerà in vigore il prossimo 12 luglio..

L'emanazione del regolamento è funzionale alla piena attuazione della direttiva 2002/91/CE, ed in particolare dell'articolo 7, e che, in proposito, la Commissione europea già il 18 ottobre 2006 ha avviato la procedura di messa in mora nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE (procedura di infrazione 2006/2378).
Con il regolamento in argomento vengono definiti i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, per altro, ultimamente modificato dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (leggi news)

Per quanto concerne il riconoscimento e la disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici, l’articolo 2 del provvedimento precisa che sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori, tra l’altro, sia i tecnici abilitati operanti sia in veste di dipendenti di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, che i professionisti liberi od associati.
I tecnici abilitati devono essere in possesso:
  • di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del comma 3 dell’articolo 2 del decreto e devono essere, iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente;
  • di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici svolti, a livello nazionale, da università, da organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali, autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; a livello regionale, i medesimi corsi sono svolti direttamente da regioni e province autonome, e da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle predette regioni e province autonome.
    I corsi devono essere svolti in base ai contenuti minimi definiti nell'Allegato 1 al decreto stesso

Al comma 2 dell’articolo 1 del decreto stesso viene precisato che i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare l'ispezione degli impianti di climatizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo, sono individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

A cura di Gabriele Bivona


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