Sulla Gazzetta ufficiale n. 149 del 27 giugno è stato pubblicato il
Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 75
recante “Regolamento recante disciplina dei criteri di
accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza
degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione
energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”.
Il Regolamento che consta di 7 articoli e di un allegato,
entrerà in vigore il prossimo 12 luglio..
L'emanazione del regolamento è funzionale alla
piena attuazione
della direttiva 2002/91/CE, ed in particolare dell'articolo 7,
e che, in proposito, la Commissione europea già il 18 ottobre 2006
ha avviato la procedura di messa in mora nei confronti della
Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE
(procedura di infrazione 2006/2378).
Con il regolamento in argomento vengono definiti i
requisiti
professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la
qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a
cui affidare la certificazione energetica degli edifici, di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, per altro, ultimamente modificato dal
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (
leggi news)
Per quanto concerne il riconoscimento e la disciplina dei requisiti
dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli
edifici, l’articolo 2 del provvedimento precisa che sono abilitati
ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi
riconosciuti come soggetti certificatori, tra l’altro, sia i
tecnici abilitati operanti sia in veste di dipendenti di enti e
organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private,
comprese le società di ingegneria, che i professionisti liberi od
associati.
I tecnici abilitati devono essere in possesso:
- di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del
comma 3 dell’articolo 2 del decreto e devono essere, iscritti ai
relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e
abilitati all'esercizio della professione relativa alla
progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi,
nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla
legislazione vigente;
- di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame
finale, relativo a specifici corsi di formazione per la
certificazione energetica degli edifici svolti, a livello
nazionale, da università, da organismi ed enti di ricerca, e da
consigli, ordini e collegi professionali, autorizzati dal Ministero
dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare; a livello regionale, i
medesimi corsi sono svolti direttamente da regioni e province
autonome, e da altri soggetti di ambito regionale con competenza in
materia di certificazione energetica autorizzati dalle predette
regioni e province autonome.
I corsi devono essere svolti in base ai contenuti minimi definiti
nell'Allegato 1 al decreto stesso
Al comma 2 dell’articolo 1 del decreto stesso viene precisato che i
requisiti professionali e i criteri di accreditamento per
assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli
organismi a cui affidare l'ispezione degli impianti di
climatizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo, sono individuati dal decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, recante definizione dei
criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo,
manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la
preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari, ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul
rendimento energetico in edilizia.
© Riproduzione riservata