Il Consiglio dell’
Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture ha, recentemente,
depositato la
deliberazione n. 24 del 23 maggio 2013 recante
“Indicazioni alle stazioni appaltanti, alle SOA e alle imprese in
materia di emissione dei certificati di esecuzione lavori”.
Con la nuova deliberazione che entrerà in vigore dalla data di
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale (in atto occorre fare
riferimento alla precedente Determinazione n. 6 del 27 luglio
2010), l’Autorità fornisce
indicazioni sulla corretta emissione
dei Certificati di Esecuzione Lavori ai soggetti interessati:
stazioni appaltanti, Società Organismi di Attestazione (SOA) ed
imprese.
Nella deliberazione oggetto della presente notizia viene precisato
che l’impresa esecutrice di lavori interessata alla utilizzazione
di CEL ai fini della qualificazione, deve avanzare
apposita,
formale richiesta di emissione alla stazione appaltante ai
sensi dell’art.8, comma 7, lett. a), del Regolamento. La stazione
appaltante è tenuta, poi, ad emettere i CEL secondo le modalità
telematiche indicate dall’Autorità; (vedi Manuale Utente allegato
alla presente).
L’emissione deve avvenire entro il termine di trenta giorni
dalla richiesta dell’impresa esecutrice e la stazione
appaltante rilascia all’impresa richiedente copia del CEL emesso
con modalità telematiche ovvero comunica il numero di inserimento
prodotto dalla procedura informatica.
L’impresa che intende avvalersi, ai fini della qualificazione SOA,
di un certificato relativo a lavori eseguiti presso una determinata
stazione appaltante, presenta alla SOA medesima copia del CEL
telematico ovvero comunica il numero di inserimento informatico del
CEL.
L’impresa esecutrice che non ha ricevuto riscontro dalla stazione
appaltante, a seguito di formale istanza di emissione di CEL, può
presentare alla SOA la documentazione attestante l’anzidetta
richiesta.
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