Documento Unico di Regolarità Contributiva:
in caso di
gara, le pubbliche amministrazioni devono acquisirlo d'ufficio
quando sia stato accertato che l'azienda ne abbia presentato
richiesta nei termini previsti presso lo sportello unico
INPS-INAIL. Con questa decisione il Consiglio di Stato ha
respinto il ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia contro la
sentenza n. 542/2011 del T.A.R. Friuli-Venezia-Giulia inerente la
domanda di contributo presentata da un'impresa per l'erogazione di
incentivi, finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca,
sviluppo e innovazione delle imprese industriali, come previsto
nell'ambito del programma POR FESR 2007-2013.
Nella fattispecie, l'amministrazione regionale aveva archiviato la
domanda presentata da un'impresa in quanto il DURC sarebbe giunto
in ritardo rispetto ai termini previsti dal bando, con la
conseguente acquiescenza alla clausola con la quale era prevista
l'archiviazione in caso di mancato rispetto del termine per la
consegna del DURC.
A tale decisione si sarebbe opposta l'impresa partecipante, in
possesso di ricevuta postale attestante l'invio della
documentazione richiesta. Un'impugnazione ritenuta corretta sia da
parte del Tar che da parte del Cds: Palazzo Spada ha infatti
affermato che, in applicazione del fondamentale canone
costituzionale del buon andamento a cui deve ispirarsi l'azione
amministrativa,
una pubblica amministrazione non può
richiedere ai privati atti o certificati relativi a stati, qualità
personali e fatti attestati in documenti già in possesso della
stessa o di altra Amministrazione, facendo riferimento
all'art. 43 del D.P.R. 445/2000 per cui
le amministrazioni
pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere
atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che
risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti
già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a
certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti
indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le
relative informazioni. E il DURC, rientra proprio tra quei i
certificati di cui all'art. 46, comma I, lett. p)
("
assolvimento di specifici obblighi contributivi con
l'indicazione dell'ammontare corrisposto").
Inoltre i consiglieri hanno evidenziato come l'art. 1, comma 553
della L. 266/2005, nell'affermare che
per accedere ai benefici
ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di
investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a
presentare il documento di regolarità contributiva, si limiti
unicamente a prescrivere che il DURC venga acquisito al
procedimento, senza specificarne le concrete modalità di
acquisizione, con la conseguenza che
deve comunque trovare
applicazione il principio generale dell'acquisizione officiosa da
parte della Pubblica Amministrazione: tanto più che in
questo caso l'azienda aveva tempestivamente prodotto la richiesta
del DURC inoltrata allo sportello unico INPS-INAIL e altrettanto
tempestivamente spedito il relativo documento, fornendone la
prova.
Infine, in merito alla acquiescenza e alla possibilità di impugnare
le clausole di un bando di gara, il Consiglio di Stato ha espresso
il proprio giudizio sulla base dell'orientamento giurisprudenziale
generale, per cui
le imprese possono impugnare le clausole
unitamente agli atti che ne costituiscono specifica attuazione, dal
momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il
soggetto interessato ed a rendere attuale la lesione della sua
sfera giuridica (come da sentenza n. 293/2013 del
Consiglio di Stato stesso), sottolineando che
la presentazione
della domanda è un atto normalmente necessario proprio per radicare
l'interesse al ricorso (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre
2011, n. 6135).
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