Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha informato la
pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 12.1 dell'Allegato A
alla deliberazione 570/2012/R/efr, delle Regole Tecniche per la
disciplina dello scambio sul posto, inerenti la determinazione del
contributo in conto scambio a decorrere dall'anno 2013.
In particolare, le Regole tecniche si applicano già a partire del
2013 e, come indicato dal GSE, le principali novità introdotte
riguardano:
- i flussi informativi: è stato eliminato il flusso informativo
proveniente dalle società di vendita in quanto il contributo in
conto scambio è erogato a partire dalle informazioni trasmesse
esclusivamente dai gestori di rete (anagrafica degli impianti di
produzione e consumo, misure di energia elettrica immessa e
prelevata);
- la standardizzazione del corrispettivo unitario in conto
scambio: il corrispettivo viene determinato e pubblicato
annualmente dall'Autorità;
- il contributo in conto scambio da erogare in acconto: i
parametri per la determinazione dell'acconto per l'anno 2013 sono
stati rivisti alla luce dell'analisi svolta sui dati storici
relativi ai profili di scambio.
Nello specifico i criteri puntuali di determinazione da parte del
GSE del contributo in conto scambio riguardano:
- la determinazione e la regolazione del contributo in conto
scambio (contributo Cs) a conguaglio su base annuale
solare;
- la determinazione e la regolazione periodica del contributo in
conto scambio in acconto;
- i criteri di calcolo nei casi in cui ad un unico punto di
scambio risultano collegati più impianti di produzione di diversa
tipologia aventi diritto al servizio di SSP, nonché nei casi dei
Comuni con popolazione fino a 20.000 residenti e del Ministero
della Difesa.
Come previsto dall'art. 27, comma 4 della legge n. 99/09 e
dall'art. 355, comma 7, del decreto legislativo n. 66/10, la
disciplina dello scambio sul posto è da applicare anche in assenza
del vincolo della coincidenza tra il punto di immissione e il punto
di prelievo per i seguenti utenti dello scambio sul posto
(USSP):
a) i Comuni con popolazione fino a 20.000 residenti (o un soggetto
terzo previo mandato), nel caso in cui gli impianti ammessi allo
scambio sul posto, di potenza fino a 200 kW, siano di proprietà dei
medesimi Comuni;
b) il Ministero della Difesa (o un soggetto terzo previo mandato),
nel caso in cui gli impianti ammessi allo scambio sul posto, di
potenza anche superiore a 200 kW, siano realizzati su siti di
proprietà del demanio dello Stato.
Le Regole tecniche messe a punto definiscono:
- i flussi informativi con i gestori di rete;
- la struttura dei corrispettivi regolati;
- i modelli di calcolo per la determinazione del contributo in
conto scambio Cs;
- gli indicatori relativi al servizio di scambio sul posto.
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