La
Regione Siciliana con il
decreto dell’Assessorato
dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità 12 giugno 2013
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 31
del 5 luglio 2013 e recante “Strumenti e azioni di monitoraggio
degli obiettivi regionali di uso delle fonti rinnovabili di energia
e istituzione del relativo registro regionale” ha istituito, con
l’
articolo 3 del decreto stesso il
registro regionale
delle fonti energetiche rinnovabili nel territorio della
Regione.
Nell’
articolo 2 del decreto viene precisato che il sistema
di monitoraggio si applica a tutti gli impianti di produzione di
energia (termica e/o elettrica) da fonte rinnovabile presenti sul
territorio regionale e ai soggetti concessori e titolari degli
impianti di distribuzione/vendita di combustibili solidi, liquidi e
gassosi, ivi compresi i titolari di concessione all'esercizio di
cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 97.
I soggetti titolari degli impianti di produzione di energia
(elettrica e/o termica) da fonte rinnovabile sono tenuti, così come
disposto dall’articolo 4 del provvedimento oggetto della presente
notizia, entro novanta giorni dalla messa in esercizio
dell’impianto, a provvedere all’iscrizione degli stessi presso il
registro regionale delle fonti energetiche rinnovabili inviando
apposita comunicazione, mediante compilazione della scheda di cui
all’
allegato A al decreto stesso.
Sempre nello stesso articolo 4 è precisato che i soggetti titolari
degli impianti di produzione di energia (elettrica e/o termica) da
fonte rinnovabile già in esercizio sono tenuti, entro novanta
giorni dalla pubblicazione del decreto sulla gazzetta ufficiale
della regione siciliana, a provvedere all’iscrizione degli stessi
presso il registro regionale delle fonti energetiche rinnovabili,
inviando apposita comunicazione, mediante compilazione della scheda
di cui al già citato
allegato A al decreto.
I soggetti titolari degli impianti di produzione di energia
elettrica da fonte rinnovabile, autorizzati ai sensi del D.lgs n.
387/03 e del D.P.Reg. del 18 luglio 2012, n. 48, con potenza
superiore ai 200kW, così come disposto all’articolo 4 del decreto,
sono tenuti a comunicare entro il 1° maggio di ogni anno l’energia
prodotta l’anno immediatamente precedente inviando apposita
comunicazione, mediante compilazione della scheda di cui
all’
allegato B al decreto stesso.
I soggetti concessori o responsabili degli impianti di
distribuzione/vendita di combustibili solidi, liquidi e gassosi,
ivi compresi i titolari di concessione all’esercizio di cui al
legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, così come disposto
all’articolo 4 del decreto, ai fini del monitoraggio degli
obiettivi regionali, sono tenuti a comunicare entro il 1° maggio di
ogni anno il quantitativo venduto l’anno immediatamente precedente
inviando apposita comunicazione, mediante compilazione della scheda
di cui all’
allegato C al presente decreto.
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