Sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio scorso è stato
pubblicato il decreto ministeriale 31/10/2006 recante:
“
Determinazione della misura del contributo obbligatorio a
carico dei costruttori tenuti all'obbligo di procurare il rilascio
e di provvedere alla consegna della fideiussione, di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, da
destinare al fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni
immobili da costruire, istituito dall'articolo 12 del decreto
legislativo n. 122 del 2005”.
Il provvedimento, determina nella misura del
5 per mille
dell'importo complessivo di ciascuna fideiussione il contributo
obbligatorio da corrispondere al fondo istituito dall’art. 17 e
seguenti del decreto legislativo n. 122/2005 da parte dei
costruttori tenuti all’obbligo di procurare il rilascio e di
provvedere alla consegna della fideiussione prevista dall’art. 2
del citato decreto legislativo. In precedenza il contributo, era
stato definito dall’articolo 17 decreto legislativo stesso nella
misura pari al 4 per mille.
Il fondo di solidarietà definito con l’art. 12 del D.Lgs. n.
122/2005 nasce con lo scopo di assicurare un indennizzo agli
acquirenti che, a seguito dell’assoggettamento del costruttore a
procedure implicanti una situazione di crisi, hanno subito la
perdita di somme di denaro o di altri beni e non hanno conseguito
il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su
immobili oggetto di accordo negoziale con il costruttore ovvero
l'assegnazione in proprietà o l'acquisto della titolarità di un
diritto reale di godimento su immobili da costruire per iniziativa
di una cooperativa
Ricordiamo anche che il citato Decreto Legislativo n. 122/2005
stabilisce alcune norme a favore degli acquirenti di immobili.
In particolare, l’art. 4 del suddetto decreto stabilisce l’obbligo
del costruttore a contrarre e a consegnare all’acquirente, all’atto
del trasferimento dell’immobile, una polizza assicurativa
indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente e con effetto
dalla data di ultimazione dei lavori, che copra danni materiali e
diretti all’immobile, compresi quelli causati per vizio del suolo o
per difetto della costruzione.
L’art. 1669 del codice civile stabilisce, infatti, che quando si
tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro
natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento,
l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione,
rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di
rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti
del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la
denunzia entro un anno dalla scoperta.
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