Alla posizione ondivaga del Governo sulla
proroga della fase
sperimentale di applicazione delle norme tecniche relative alle
costruzioni di cui al D.M. 14 settembre 2005 (il Consiglio dei
Ministri, nella seduta del 22 dicembre 2006, in primo momento aveva
inserito la proroga nello schema del decreto-legge cosiddetto
“milleproroghe” ma successivamente non era stata riportata nel
decreto-legge pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, mentre il
governo stesso ha riproposto la proroga in un emendamento alla
legge di conversione del decreto-legge), risponde negativamente la
Presidenza della Camera dei Deputati che nella
seduta di ieri 24
gennaio ha dichiarato
inammissibile l’emendamento n. 3.501
del Governo, volto a prorogare il termine per la fase
sperimentale dell'applicazione delle norme tecniche e per la
verifica sismica ed idraulica, e disciplina connessa, alla legge di
conversione del decreto milleproroghe (DL n. 300/2006) in quanto lo
stesso, unitamente ad altri, sono volti ad introdurre nel
decreto-legge materie nuove, non strettamente attinenti alle
materie trattate dal decreto-legge stesso e non contenute in
emendamenti previamente presentati in Commissione di merito.
Il
testo dell’emendamento qui di seguito riportato:
“Il termine di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto legge
28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 luglio 2004, n. 186, è prorogato al 31 dicembre 2007. Alle
amministrazioni aggiudicatrici che, ai sensi del predetto comma,
abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi
avvalendosi della facoltà di applicare la normativa previgente
sulla medesima materia, di cui alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086,
e 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, le
precedenti norme tecniche continuano ad applicarsi fino alla data
di intervenuto collaudo”, chiedeva, di fatto, lo slittamento della
fase sperimentale, la cui scadenza era originariamente prevista per
il
22 aprile 2007, al
31 dicembre 2007 in modo da non
fare entrare definitivamente in vigore le norme tecniche di cui al
D.M. 14 settembre 2005 prima che la
Commissione consultiva per
il monitoraggio della normativa, istituita con l’articolo 2 del
D.M. stesso, completi la verifica sull’applicabilità del nuovo
quadro normativo e proceda alla necessaria revisione periodica
biennale delle norme tecniche al fine garantire un adeguato e
affidabile impiego delle stesse nella pratica applicativa.
Il governo aveva deciso di presentare, quindi, l’emendamento n.
3.501 alla legge di conversione (non si continua a comprendere
perché tale proroga non sia stata inserita originariamente nel
testo del decreto-legge stesso visto che era stata già approvata
nella seduta del 22/12/06 del Consiglio dei Ministri) anche in
relazione alle diverse gravi difficoltà interpretative e
applicative del decreto ministeriale 14 settembre 2005, di
procedere a una approfondita revisione dell’articolato del decreto
ministeriale.
Ricordiamo che già nei mesi precedenti erano giunti importanti
segnali erano giunti dal
Consiglio Nazionale degli Ingegneri
che in uno studio di 160 pagine, pubblicato nel mese di aprile
2006, demolisce le norme tecniche etichettandole come prescrittive
e non rispettose delle esigenze di armonizzazione esistenti nel
campo dell’edilizia a livello europeo; il CNI aveva individuato nel
decreto alcune contraddizioni ed aveva rilevato come le norme
tecniche, pur definendosi “prestazionali” (paragrafi 2.3 e
5.7.1.1.), fissano “oltre agli obiettivi generali della sicurezza,
anche i metodi di calcolo necessari per il conseguimento di tali
obiettivi”.
Secondo il CNI, non essendo chiara “l’effettiva portata giuridica”,
i metodi di calcolo contenuti nel decreto acquistano “valore
obbligatorio implicito”.
Il CNI, di fatto, chiedeva la verifica della “
effettiva capacità
di affrancamento dei singoli progettisti dai metodi indicati nel
decreto” adottando un provvedimento di rango superiore dove
vengano elencate una volta per tutte le norme cogenti.
Staremo a vedere nei prossimi giorni come si concluderà la vicenda
ma crediamo che, anche se non sarà possibile procedere alla proroga
dell’entrata in vigore delle norme tecniche con l’inserimento
dell’emendamento all’interno della legge di conversione del
decretp-legge “nilleproroghe”, il problema non sarà accantonato e,
magari con un successivo decreto-legge, si arriverà ad una proroga
del regime transitorio al 31 dicembre 2007 al fine di dare corso
alla revisione dell’articolato che, nelle more la Commissione
consultiva per il monitoraggio della normativa sta
predisponendo.
© Riproduzione riservata