PROROGA SI, PROROGA NO

25/01/2007

Alla posizione ondivaga del Governo sulla proroga della fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche relative alle costruzioni di cui al D.M. 14 settembre 2005 (il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 dicembre 2006, in primo momento aveva inserito la proroga nello schema del decreto-legge cosiddetto “milleproroghe” ma successivamente non era stata riportata nel decreto-legge pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, mentre il governo stesso ha riproposto la proroga in un emendamento alla legge di conversione del decreto-legge), risponde negativamente la Presidenza della Camera dei Deputati che nella seduta di ieri 24 gennaio ha dichiarato inammissibile l’emendamento n. 3.501 del Governo, volto a prorogare il termine per la fase sperimentale dell'applicazione delle norme tecniche e per la verifica sismica ed idraulica, e disciplina connessa, alla legge di conversione del decreto milleproroghe (DL n. 300/2006) in quanto lo stesso, unitamente ad altri, sono volti ad introdurre nel decreto-legge materie nuove, non strettamente attinenti alle materie trattate dal decreto-legge stesso e non contenute in emendamenti previamente presentati in Commissione di merito.

Il testo dell’emendamento qui di seguito riportato:
“Il termine di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, è prorogato al 31 dicembre 2007. Alle amministrazioni aggiudicatrici che, ai sensi del predetto comma, abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi avvalendosi della facoltà di applicare la normativa previgente sulla medesima materia, di cui alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, le precedenti norme tecniche continuano ad applicarsi fino alla data di intervenuto collaudo”, chiedeva, di fatto, lo slittamento della fase sperimentale, la cui scadenza era originariamente prevista per il 22 aprile 2007, al 31 dicembre 2007 in modo da non fare entrare definitivamente in vigore le norme tecniche di cui al D.M. 14 settembre 2005 prima che la Commissione consultiva per il monitoraggio della normativa, istituita con l’articolo 2 del D.M. stesso, completi la verifica sull’applicabilità del nuovo quadro normativo e proceda alla necessaria revisione periodica biennale delle norme tecniche al fine garantire un adeguato e affidabile impiego delle stesse nella pratica applicativa.
Il governo aveva deciso di presentare, quindi, l’emendamento n. 3.501 alla legge di conversione (non si continua a comprendere perché tale proroga non sia stata inserita originariamente nel testo del decreto-legge stesso visto che era stata già approvata nella seduta del 22/12/06 del Consiglio dei Ministri) anche in relazione alle diverse gravi difficoltà interpretative e applicative del decreto ministeriale 14 settembre 2005, di procedere a una approfondita revisione dell’articolato del decreto ministeriale.

Ricordiamo che già nei mesi precedenti erano giunti importanti segnali erano giunti dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri che in uno studio di 160 pagine, pubblicato nel mese di aprile 2006, demolisce le norme tecniche etichettandole come prescrittive e non rispettose delle esigenze di armonizzazione esistenti nel campo dell’edilizia a livello europeo; il CNI aveva individuato nel decreto alcune contraddizioni ed aveva rilevato come le norme tecniche, pur definendosi “prestazionali” (paragrafi 2.3 e 5.7.1.1.), fissano “oltre agli obiettivi generali della sicurezza, anche i metodi di calcolo necessari per il conseguimento di tali obiettivi”.
Secondo il CNI, non essendo chiara “l’effettiva portata giuridica”, i metodi di calcolo contenuti nel decreto acquistano “valore obbligatorio implicito”.
Il CNI, di fatto, chiedeva la verifica della “effettiva capacità di affrancamento dei singoli progettisti dai metodi indicati nel decreto” adottando un provvedimento di rango superiore dove vengano elencate una volta per tutte le norme cogenti.

Staremo a vedere nei prossimi giorni come si concluderà la vicenda ma crediamo che, anche se non sarà possibile procedere alla proroga dell’entrata in vigore delle norme tecniche con l’inserimento dell’emendamento all’interno della legge di conversione del decretp-legge “nilleproroghe”, il problema non sarà accantonato e, magari con un successivo decreto-legge, si arriverà ad una proroga del regime transitorio al 31 dicembre 2007 al fine di dare corso alla revisione dell’articolato che, nelle more la Commissione consultiva per il monitoraggio della normativa sta predisponendo.

A cura di Paolo Oreto


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