L’art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 dispone che il condominio,
quale sostituto di imposta, operi all’atto del pagamento una
ritenuta del 4% come acconto dell’imposta di reddito dovuta dal
percipiente, con obbligo di rivalsa sui corrispettivi dovuti per
prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi,
effettuate nell’esercizio dell’impresa.
Tale norma, se dal punto di vista teorico appare chiara, non lo è
dal punto di vista operativo in quanto si cerca di individuare il
suo ambito oggettivo nei contratti di appalto di opere o servizi
quando questi non sempre sono individuabili.
Altrettanto poco chiara è l’interpretazione relativa al limite
soggettivo di applicabilità della ritenuta sia nel caso in cui
l’opera sia prestata da un imprenditore che da un privato.
Inoltre, non essendoci la possibilità di un codice tributo
cumulativo, il condominio si trova a dover moltiplicare gli
adempimenti burocratici a causa della quantità elevata di pagamenti
di importi minimi.
Una circolare del 12 gennaio 2007 della Confedilizia, poi,
chiarisce alcuni aspetti mettendo in evidenza come i mini-artigiani
rimangono fuori dal versamento del 4%: l’obbligo si applica
soltanto verso soggetti che svolgono attività imprenditoriale,
escludendo coloro che non hanno una organizzazione con uomini e
mezzi.
Per le attività commerciali la ritenuta, invece, si applica nei
casi di prestazione occasionale.
Tutti gli adempimenti si riferiscono a fatture saldate a partire
dal 1° gennaio 2007, anche se riferite a lavori svolti nel corso
del 2006.
Analizziamo dei casi pratici.
Prestazioni oggetto di ritenute:
1. Appalti con imprese edili per interventi di manutenzione
ordinaria o ristrutturazione;
2. Appalti con imprese di pulizie;
3. Appalti con imprese addette alla manutenzione dei
giardini, delle piscine e di altre parti comuni e società che
effettuano l’amministrazione del condominio.
Prestazioni escluse dalla ritenuta:
1. Contratti di somministrazione e forniture di energia
elettrica, acqua e gas;
2. Contratti di assicurazione;
3. Prestazioni di opera in genere.
Sempre a carico dei condomini, inoltre, è utile evidenziare il
beneficio fiscale del 36% IRPEF fino al 31 dicembre 2007.
L’art. 2 del D.M. n. 41/1998 stabilisce che “per gli interventi su
parti comuni di edifici residenziali è trasmesso un unico modulo a
cura dell’amministratore del condominio” e tale norma è chiara e
precisa: spetta all’amministratore del condominio questo compito,
con oneri tutti a suo carico.
© Riproduzione riservata