Fumata bianca per le modifiche al Codice dei contratti nella seduta
del Consiglio dei Ministri di ieri 25 gennaio.
L’esecutivo su proposta del Ministro delle infrastrutture, Antonio
Di Pietro, e del Ministro per le politiche europee, Bonino sono
stati approvati:
- un decreto legislativo, sul quale sono stati acquisiti i pareri
della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle
Commissioni parlamentari, che garantisce il pieno rispetto del
dettato del recente Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, apportando alcune necessarie modifiche
che rideterminano l’efficacia temporale di istituti nuovi
(lasciando inalterato quanto previsto come obbligatorio dagli
indirizzi comunitari) e apportano correzioni formali in funzione di
una maggiore razionalizzazione della normativa, sia in termini di
costi sia di semplificazione delle procedure;
- uno schema di decreto legislativo, sul quale verranno acquisiti
i pareri prescritti, che contiene ulteriori norme modificative e
correttive del medesimo Codice dei contratti pubblici (in materia
di procedura negoziata con e senza bando, accordi quadro, misure
per rafforzare la vigilanza in materia di contratti pubblici),
finalizzate ad accrescere la trasparenza, a snellire le procedure,
a garantire una maggiore aderenza al dettato comunitario.
Nella stessa seduta di ieri, 25 gennaio, il Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro delle infrastrutture, Di Pietro ha
approvato un regolamento che, recependo i suggerimenti
dell’Antitrust, apporta limitate modifiche alle norme regolamentari
sul sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici,
al fine di ampliare gli ambiti della concorrenza nel settore della
costruzione di barriere di sicurezza stradale. Sul regolamento è
stato, preventivamente, acquisito il parere della Conferenza
unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni
parlamentari.
Tutto come avevamo previsto, quindi, e, saltata (dopo le audizioni
del Ministro di Pietro alle competenti Commissioni di camera e
Senato) la possibilità di inserire nel primo decreto correttivo le
ulteriori modifiche predisposte dal Ministro stesso con un
ulteriore decreto correttivo, il Governo ha scelto la strada più
ovvia e rispettosa delle norme e cioè quella di approvare
definitivamente il decreto legislativo relativo al primo correttivo
in cui sono state inserite anche le proroghe degli istituti a suo
tempo sospesi sino al 3 gennaio, con on l’art. 1-octies della legge
n. 228/2006, che modifica il Decreto legislativo n. 163/2006 e
precisamente quelli relativi:
- all’appalto integrato nei settori ordinari (art. 53, commi 2 e
3);
- al dialogo competitivo (art. 58);
- al divieto di subappalto per l’impresa ausiliaria in caso di
avvalimento (art. 49);
- all’accordo quadro nei settori ordinari (art. 59);
- all’ampliamento della trattativa privata ( artt. 56 e 57);
- alle centrali di committenza (art. 33);
- all’abrogazione del criterio per l’aggiudicazione dei contratti
relativo alla maggiore entità di lavori e servizi che il general
contractor si impegna a subaffidare a terzi (art. 177, comma 4,
lettera f),
già passato al vaglio della Conferenza Stato-Regioni, del Consiglio
di Stato e delle competenti Commissioni Parlamentari e di
predisporre un altro schema di decreto legislativo contenente le
ulteriori modifiche che prima di essere approvato in via definitiva
dovrà, così come previsto dal comma 3 dell’articolo 25 della legge
n. 62/2005, subire lo stesso iter con il quale è stato approvato il
D.Lgs. n. 163/2006 recante il Codice dei contratti ed il successivo
D.Lgs. recante il primo decreto correttivo approvato in via
definitiva ieri dall’Esecutivo.
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