Detrazioni fiscali, Ecobonus 65% e Antisismica: dal 2014 stabili le agevolazioni fiscali per la casa

02/08/2013

L'ultimo passaggio è stato completato, l'aula del Senato ha approvato, ieri, all'unanimità, in via definitiva, il ddl n. 783-B di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giungo 2013, n. 63, recante "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31 UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale".

Rispettati, dunque, i tempi per la conversione in legge, che sarebbero scaduti il 3 agosto con la "decadenza" del D.L. n. 63/2013 e tutti i suoi effetti.

Dopo che sono stati respinti tutti gli emendamenti, hanno svolto le dichiarazioni di voto finali a favore del provvedimento, pur con diversi accenti, i rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari. La senatrice Bellot (LN-Aut) ha motivato il voto favorevole del Gruppo con il sostegno alle imprese del settore edile, mentre la senatrice De Petris (Misto-SEL) ha fatto richiamato i miglioramenti introdotti alla Camera e l'impegno del Governo a conferire carattere strutturale all'ecobonus. Il senatore Girotto (M5S) ha sottolineato positivamente l'accoglimento dell'ordine del giorno G15.2, con il quale il Governo si è impegnato a dare stabilità all'agevolazione fiscale per l'efficientamento energetico degli edifici nell'ambito della legge di stabilità; i senatori Della Zuanna (SCpI), Carraro (PdL) e Rossi (PD) hanno salutato con favore la modifica della copertura finanziaria che esclude dall'aumento dell'IVA i prodotti editoriali. Hanno sollecitato inoltre il Governo a modificare nel primo provvedimento utile la norma dell'articolo 6, sull'obbligo di allegare ai contratti di locazione l'attestato di prestazione energetica, che penalizza le negoziazioni immobiliari.

Di seguito i principali contenuti presenti nella legge di conversione approvata al Senato per ciò che interessa gli incentivi fiscali (art. 14, 15 e 16).

Art. 14 - Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica
Nel testo approvato dal Senato vengono riammessi alle detrazioni del 65% fino al 31 dicembre del 2013 anche gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Viene aggiunto il seguente comma 3-bis "Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. Nell'ambito di tale attività, l'ENEA predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già attivo e assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano".

Art. 15 - Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica
Come già anticipato, misure ed incentivi selettivi verranno resi strutturali entro il 31 dicembre 2013. Le detrazioni vengono ufficialmente estese anche agli interventi per l'adeguamento sismico e l'installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo e agricolo nei comuni dove è stato rilevato il superamento del limite massimo di tolleranza. Viene aggiunto il comma 1-bis che prevede l'opportunità di agevolare ulteriori interventi, quali ad esempio le schermature solari, la microcogenerazione e la microtrigenerazione per il miglioramento dell'efficienza energetica, nonché interventi per promuovere l'incremento dell'efficienza idrica e per la sostituzione delle coperture di amianto negli edifici.

Viene aggiunto l'Art. 15-bis - Banca dati degli incentivi in materia di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili
L'articolo prevede l'istituzione presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) di una banca dati nazionale in cui confluiscono i flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari degli incentivi erogati dal GSE e quelli acquisiti da altre amministrazioni pubbliche autorizzate ad erogare incentivi o sostegni finanziari per attività connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Art. 16 - Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili
Viene aggiunto il comma 1-bis: "Per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16- bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta, fino al 31 dicembre 2013, una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare"".

Viene sostituito il comma 2, limitando l'accesso al Bonus mobili all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Viene aggiunto l'art. 16-bis - Interventi per favorire l'accesso al credito che prevede una verifica, da parte del MEF e dell'ABI, sulle condizioni per offrire credito agevolato ai soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni previste.



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