L'ultimo passaggio è stato completato, l'aula del Senato ha
approvato, ieri, all'unanimità, in via definitiva, il
ddl n.
783-B di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 4 giungo 2013, n. 63, recante
"Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva
2010/31 UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio
2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione
delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea,
nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale".
Rispettati, dunque, i tempi per la conversione in legge, che
sarebbero scaduti il 3 agosto con la "decadenza" del D.L. n.
63/2013 e tutti i suoi effetti.
Dopo che sono stati respinti tutti gli emendamenti, hanno svolto le
dichiarazioni di voto finali a favore del provvedimento, pur con
diversi accenti, i rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari.
La senatrice
Bellot (LN-Aut) ha motivato il voto favorevole
del Gruppo con il sostegno alle imprese del settore edile, mentre
la senatrice
De Petris (Misto-SEL) ha fatto richiamato i
miglioramenti introdotti alla Camera e l'impegno del Governo a
conferire carattere strutturale all'ecobonus. Il senatore
Girotto (M5S) ha sottolineato positivamente l'accoglimento
dell'ordine del giorno G15.2, con il quale il Governo si è
impegnato a
dare stabilità all'agevolazione fiscale per
l'efficientamento energetico degli edifici nell'ambito della legge
di stabilità; i senatori
Della Zuanna (SCpI),
Carraro (PdL) e
Rossi (PD) hanno salutato con favore
la modifica della copertura finanziaria che esclude dall'aumento
dell'IVA i prodotti editoriali.
Hanno sollecitato inoltre il
Governo a modificare nel primo provvedimento utile la norma
dell'articolo 6, sull'obbligo di allegare ai contratti di locazione
l'attestato di prestazione energetica, che penalizza le
negoziazioni immobiliari.
Di seguito i principali contenuti presenti nella legge di
conversione approvata al Senato per ciò che interessa gli incentivi
fiscali (art. 14, 15 e 16).
Art. 14 - Detrazioni fiscali per interventi di efficienza
energetica
Nel testo approvato dal Senato vengono riammessi alle detrazioni
del 65% fino al 31 dicembre del 2013 anche gli interventi di
sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad
alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché
delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con
scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua
calda sanitaria.
Viene aggiunto il seguente comma 3-bis
"Al fine di effettuare
il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico
conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui ai
commi 1 e 2, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia
e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le informazioni
contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via
telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi
al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e
delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.
Nell'ambito di tale attività, l'ENEA predispone il costante
aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno delle
dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di cui all'articolo
1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già attivo e
assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni
e alle province autonome di Trento e di Bolzano".
Art. 15 - Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione
ed efficienza energetica
Come già anticipato, misure ed incentivi selettivi verranno resi
strutturali entro il 31 dicembre 2013. Le detrazioni vengono
ufficialmente estese anche agli
interventi per l'adeguamento
sismico e l'
installazione di impianti di depurazione delle
acque da contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo e
agricolo nei comuni dove è stato rilevato il superamento del limite
massimo di tolleranza. Viene aggiunto il comma 1-bis che
prevede l'opportunità di agevolare ulteriori interventi, quali ad
esempio
le schermature solari, la
microcogenerazione
e la
microtrigenerazione per il miglioramento
dell'efficienza energetica, nonché interventi per promuovere
l'incremento dell'efficienza idrica e per la sostituzione delle
coperture di amianto negli edifici.
Viene aggiunto l'
Art. 15-bis - Banca dati degli incentivi in
materia di efficienza energetica e di produzione di energia da
fonti rinnovabili
L'articolo prevede l'istituzione presso il Gestore dei servizi
energetici S.p.A. (GSE) di una banca dati nazionale in cui
confluiscono i flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari
degli incentivi erogati dal GSE e quelli acquisiti da altre
amministrazioni pubbliche autorizzate ad erogare incentivi o
sostegni finanziari per attività connesse ai settori
dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti
rinnovabili.
Art. 16 - Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di
ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili
Viene aggiunto il comma 1-bis:
"Per le spese sostenute per gli
interventi di cui all'articolo 16- bis, comma 1, lettera i), del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono
attivate dopo la data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, su edifici ricadenti nelle zone
sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale
n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad
abitazione principale o ad attività produttive, spetta, fino al 31
dicembre 2013, una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per
cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore
a 96.000 euro per unità immobiliare"".
Viene sostituito il comma 2,
limitando l'accesso al Bonus
mobili all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di
classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le
apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica,
finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di
ristrutturazione.
Viene aggiunto l'
art. 16-bis - Interventi per favorire l'accesso
al credito che prevede una verifica, da parte del MEF e
dell'ABI, sulle condizioni per offrire credito agevolato ai
soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni previste.
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