Il
Consiglio di Stato ha depositato il 30 luglio scorso la
sentenza n. 4010 relativa al ricorso di una società
pubblicitaria per la ridìfroma della sentenza del del T.A.R.
CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE IV concernente
rimozione impianti
pubblicitari all'interno del centro storico.
La controversia riguarda un atto di autotutela del 2012 con il
quale una Amministrazione comunale ha disposto l’
annullamento
parziale di alcune autorizzazioni all’installazione di elementi di
arredo urbano pubblicitario, rilasciate diversi anni prima,
limitatamente a singoli impianti specificamente elencati (circa
55cinquantacinque), collocati in aree soggette ai vincoli,
culturali o paesaggistici, pure essi dettagliatamente specificati
in relazione a ciascun impianto, perché rilasciate in assenza delle
prescritte autorizzazioni della Soprintendenza.
Dalla sentenza scaturisce essenzialmente che
non è possibile
procedere ad istallazioni pubblicitarie nei centri storici senza il
nulla osta della Soprintendenza perché ciò che prevale è
l’interesse pubblico al decoro.
Il Consiglio di Stato, nella sentenza in argomento ha affermato,
tra l’altro, il carattere di beni culturali delle pubbliche piazze,
vie, strade e altri spazi aperti urbani, precisando che “Vale
infatti alla base considerare che la disposizione dell’art. 23,
comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (
Codice della strada)
riguarda gli interessi pubblici connessi alla viabilità stradale,
in primis quello della sicurezza della circolazione e quindi quelli
di informazione, e che quindi per questo le ponderazioni di
interessi a favore di questi ultimi che quel
Codice
senz’altro nella seconda parte del comma fa, si esauriscono in una
comparazione legislativa rispetto al primo interesse. Invece la
disposizione dell’art. 50 (
manifesti e cartelli
pubblicitari) per i beni culturali e dell’art. 157 (
cartelli
pubblicitari) per i vincoli paesaggistici d.lgs. 29 ottobre
1999, n. 490 (
Testo unico dei beni culturali e ambientali) –
poi art. 49 (
manifesti e cartelli pubblicitari<(i>) per i
beni culturali, e art. 153 (cartelli pubblicitari) per i beni
paesaggistici d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (
Codice dei beni
culturali e del paesaggio, entrato in vigore il 1º maggio 2004)
- è finalizzata alla cura dell’interesse culturale e
paesaggistico.
Questa seconda cura, anche per ragioni costituzionali (posto che
trova base nel principio fondamentale dell’art. 9 Cost., secondo
cui la Repubblica tutela il patrimonio culturale), è preminente e
in pratica in ogni caso condizionante la prima: nel senso che anche
nei casi in cui il Codice della strada presume la compatibilità
dell’installazione riguardo agli interessi di sua propria cura,
nondimeno occorre – a consentire di legittimare definitivamente
l’installazione – che vi sia, quale presupposto provvedimentale, un
concreto e positivo giudizio di compatibilità culturale e
paesaggistica (mediante, per i beni culturali, il “previo parere
favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della
collocazione o della tipologia dell'insegna con l'aspetto, il
decoro e il pubblico godiment degli edifici o dei luoghi soggetti a
tutela” e, per i beni paesaggistici, con “previo parere favorevole
della Regione (dal 2004: del soprintendente) sulla compatibilità
della collocazione o della tipologia dell'insegna con l'aspetto, il
decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti
a tutela” (dal 1º maggio 2004 con “con i valori paesaggistici degli
immobili o delle aree soggetti a tutela”). Dato che questo giudizio
è procedimentalmente delineato dalla disposizione del comma 2 di
entrambi gli articoli come un parere nei fatti vincolante (proprio
perché attinente alla cura di altri interessi pubblici),
l’autorizzazione “stradale” non può essere rilasciata se quel
medesimo previo parere è sfavorevole alla istanza”.
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