Consiglio di Stato: Stop alle pubblicità nei centri storici

07/08/2013

Il Consiglio di Stato ha depositato il 30 luglio scorso la sentenza n. 4010 relativa al ricorso di una società pubblicitaria per la ridìfroma della sentenza del del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE IV concernente rimozione impianti pubblicitari all'interno del centro storico.
La controversia riguarda un atto di autotutela del 2012 con il quale una Amministrazione comunale ha disposto l’annullamento parziale di alcune autorizzazioni all’installazione di elementi di arredo urbano pubblicitario, rilasciate diversi anni prima, limitatamente a singoli impianti specificamente elencati (circa 55cinquantacinque), collocati in aree soggette ai vincoli, culturali o paesaggistici, pure essi dettagliatamente specificati in relazione a ciascun impianto, perché rilasciate in assenza delle prescritte autorizzazioni della Soprintendenza.

Dalla sentenza scaturisce essenzialmente che non è possibile procedere ad istallazioni pubblicitarie nei centri storici senza il nulla osta della Soprintendenza perché ciò che prevale è l’interesse pubblico al decoro.
Il Consiglio di Stato, nella sentenza in argomento ha affermato, tra l’altro, il carattere di beni culturali delle pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani, precisando che “Vale infatti alla base considerare che la disposizione dell’art. 23, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) riguarda gli interessi pubblici connessi alla viabilità stradale, in primis quello della sicurezza della circolazione e quindi quelli di informazione, e che quindi per questo le ponderazioni di interessi a favore di questi ultimi che quel Codice senz’altro nella seconda parte del comma fa, si esauriscono in una comparazione legislativa rispetto al primo interesse. Invece la disposizione dell’art. 50 (manifesti e cartelli pubblicitari) per i beni culturali e dell’art. 157 (cartelli pubblicitari) per i vincoli paesaggistici d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico dei beni culturali e ambientali) – poi art. 49 (manifesti e cartelli pubblicitari<(i>) per i beni culturali, e art. 153 (cartelli pubblicitari) per i beni paesaggistici d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, entrato in vigore il 1º maggio 2004) - è finalizzata alla cura dell’interesse culturale e paesaggistico.
Questa seconda cura, anche per ragioni costituzionali (posto che trova base nel principio fondamentale dell’art. 9 Cost., secondo cui la Repubblica tutela il patrimonio culturale), è preminente e in pratica in ogni caso condizionante la prima: nel senso che anche nei casi in cui il Codice della strada presume la compatibilità dell’installazione riguardo agli interessi di sua propria cura, nondimeno occorre – a consentire di legittimare definitivamente l’installazione – che vi sia, quale presupposto provvedimentale, un concreto e positivo giudizio di compatibilità culturale e paesaggistica (mediante, per i beni culturali, il “previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia dell'insegna con l'aspetto, il decoro e il pubblico godiment degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela” e, per i beni paesaggistici, con “previo parere favorevole della Regione (dal 2004: del soprintendente) sulla compatibilità della collocazione o della tipologia dell'insegna con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela” (dal 1º maggio 2004 con “con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela”). Dato che questo giudizio è procedimentalmente delineato dalla disposizione del comma 2 di entrambi gli articoli come un parere nei fatti vincolante (proprio perché attinente alla cura di altri interessi pubblici), l’autorizzazione “stradale” non può essere rilasciata se quel medesimo previo parere è sfavorevole alla istanza”.

A cura di Gabriele Bivona



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