La nuova Finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) rinnova
il quadro delle agevolazioni nell’ambito delle fonti rinnovabili. I
commi dal 1117 al 1120 introducono nuove disposizioni per cui la
termovalorizzazione ai fini energetici dei rifiuti non degradabili
non godono più delle incentivazioni statali.
In particolare, il comma 1117 afferma che gli incentivi pubblici di
competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti
rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono concedibili
esclusivamente per la produzione di energia elettrica da fonti
energetiche rinnovabili come previsto dall’articolo 2 della
direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, ovvero
da fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare,
geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas
di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e
biogas).
Sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi agli
impianti già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente
la realizzazione anteriormente all’entrata in vigore della
finanziaria 2007 (1 gennaio 2007), comprese le convenzioni adottate
con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile
1992 e destinate al sostegno delle fonti energetiche
assimilate.
Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvederà
con proprio decreto a definire i criteri e le modalità di
erogazione dei finanziamenti e degli incentivi pubblici. Mentre il
Ministro dello sviluppo economico provvederà a definire le
condizioni e le modalità per l’eventuale riconoscimento in deroga
del diritto agli incentivi a specifici impianti già autorizzati
prima dell’1 gennaio ma non ancora funzionanti
Importanti sono anche le modifiche che il comma 1120 apporta in
tema di produzione di energia da fonti rinnovabili ed in
particolare:
1. vengono abrogati i commi 1, 3 e 4 dell’articolo 17, decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
2. alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, art. 22, al comma 1 vengono
soppresse le parole “o assimilate” e al comma 7 le parole “ed
assimilate”;
3. vengono soppresse le parole “e assimilate” nella rubrica degli
articoli 22 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
4. alla legge 10/1991 nel primo periodo del comma 3, art. 1,
all’art. 11 nella rubrica e al comma 7 dell’art. 26 vengono
soppresse le parole “o assimilate” e “ed inorganici”, mentre il
secondo periodo viene completamente rimosso;
5. all’art. 2 comma 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
e all’art. 43, comma 1 della legge 1 marzo 2002, n. 39 vengono
soppresse le parole “e inorganici”;
6. vengono abrogati il comma 71 dell’art. 1 legge 23 agosto 2004,
n. 239 e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
7. vengono soppresse le parole “ed assimilate” del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Per tali motivi, dalla entrata in vigore della legge 27 dicembre
2006, n. 296 finanziamenti ed incentivi sono concessi solo per la
produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili
tradizionali, esclusi rifiuti non biodegradabili e altre fonti
assimilate. Mentre risultano finanziabile i rifiuti biodegradabili
(urbani ed industriali).
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