AGEVOLAZIONI PER FONTI RINNOVABILI RINNOVATE

29/01/2007

La nuova Finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) rinnova il quadro delle agevolazioni nell’ambito delle fonti rinnovabili. I commi dal 1117 al 1120 introducono nuove disposizioni per cui la termovalorizzazione ai fini energetici dei rifiuti non degradabili non godono più delle incentivazioni statali.

In particolare, il comma 1117 afferma che gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono concedibili esclusivamente per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili come previsto dall’articolo 2 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, ovvero da fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas).

Sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi agli impianti già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente all’entrata in vigore della finanziaria 2007 (1 gennaio 2007), comprese le convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 e destinate al sostegno delle fonti energetiche assimilate.

Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvederà con proprio decreto a definire i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti e degli incentivi pubblici. Mentre il Ministro dello sviluppo economico provvederà a definire le condizioni e le modalità per l’eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici impianti già autorizzati prima dell’1 gennaio ma non ancora funzionanti

Importanti sono anche le modifiche che il comma 1120 apporta in tema di produzione di energia da fonti rinnovabili ed in particolare:
1. vengono abrogati i commi 1, 3 e 4 dell’articolo 17, decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
2. alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, art. 22, al comma 1 vengono soppresse le parole “o assimilate” e al comma 7 le parole “ed assimilate”;
3. vengono soppresse le parole “e assimilate” nella rubrica degli articoli 22 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
4. alla legge 10/1991 nel primo periodo del comma 3, art. 1, all’art. 11 nella rubrica e al comma 7 dell’art. 26 vengono soppresse le parole “o assimilate” e “ed inorganici”, mentre il secondo periodo viene completamente rimosso;
5. all’art. 2 comma 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e all’art. 43, comma 1 della legge 1 marzo 2002, n. 39 vengono soppresse le parole “e inorganici”;
6. vengono abrogati il comma 71 dell’art. 1 legge 23 agosto 2004, n. 239 e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
7. vengono soppresse le parole “ed assimilate” del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Per tali motivi, dalla entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296 finanziamenti ed incentivi sono concessi solo per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili tradizionali, esclusi rifiuti non biodegradabili e altre fonti assimilate. Mentre risultano finanziabile i rifiuti biodegradabili (urbani ed industriali).

A cura di Gianluca Oreto


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