Il
Ministero dello Sviluppo economico ha diramato il
7
agosto la
circolare prot. n.0016416 avente ad oggetto:
“Chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni di cui
al decreto legge 4 giugno 2013, n.63 come convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di
attestazione della prestazione energetica degli edifici”.
La circolare tenta di fare un minimo di chiarezza in merito al
problema della nullità degli atti di compravendita e dei
contratti di locazione in caso di mancanza di attestato di
prestazione energetica, ma non convince gli operatori del
settore
Il Ministero nella circolare in argomento ha precisato che
“L’articolo 4, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n.63 come
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,
dispone che la metodologia di calcolo della prestazione energetica
sarà definita con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo
economico. Si tratta in realtà di un’attività di aggiornamento
della disciplina tecnica oggi in vigore, dal momento che l’istituto
della certificazione delle prestazioni energetiche, anche se con
nomi diversi, è presente nel nostro ordinamento già da alcuni anni
ed è contenuta nei DPR emanati in attuazione del decreto
legislativo 192/2005, in particolare nel decreto del Presidente
della Repubblica 2 aprile 2009, n.59 contenente le modalità di
calcolo della prestazione energetica riconducibili alla direttiva
2002/91/CE.” aggiungendo, anche, che “fino all’emanazione dei
decreti previsti dall’articolo 4, si adempie alle prescrizioni di
cui al decreto legge stesso come convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, redigendo l’APE secondo le
modalità di calcolo di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 2 aprile 2009, n.59, fatto salvo nelle Regioni che hanno
provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione
della direttiva 2002/91/CE in cui, sempre nelle more
dell’emanazione dei decreti suddetti o dell’emanazione di norme
regionali volte al recepimento della direttiva 2010/31/UE, si
seguirà ad applicare la normativa regionale in materia.”.
La circolare del Ministero continua a non convincere
Confedilizia che precisa come “Il pasticcio legislativo creato
- a proposito dell’attestato energetico - dal Parlamento, permane
anche dopo la Circolare dello Sviluppo economico del 7 agosto. La
Confedilizia ritiene di dover confermare le disposizioni già date
alle proprie Associazioni territoriali per il blocco della stipula
di nuovi contratti di locazione fino a che il Governo non avrà
rimediato alla grave situazione in essere”.
In allegato la Circolare del Ministero dello Sviluppo economico
che, per altro, fa seguito ad una precedente circolare del 25
giugno 2013 e la nota di Confedilizia.
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