Anche se il Governo si era impegnato, a seguito dell’accoglimento
di un ordine del giorno a firma dell'Onorevole Serena Pellegrino e
di molti altri parlamentari di differenti schieramenti politici di
maggioranza e di opposizione "...ad estendere la prevista proroga
per la stipula di un'assicurazione obbligatoria da parte dei
professionisti, ora concessa esclusivamente per le professioni
sanitarie...", nulla di nuovo si è verificato e dal 15 agosto
scorso, come previsto dall'art. 5, comma 3 del DPR 7 agosto 2012,
n. 137,
l'obbligo per i professionisti di stipulare idonea
assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività
professionale, stabilito dall'articolo 3, comma 5, lettera e)
del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 coordinato con la legge 14
settembre 2011, n. 148,
è in vigore.
Ricordiamo con l’occasione che la polizza deve avere per oggetto la
"responsabilità civile" del professionista e coprire i danni
eventualmente arrecati alla clientela in conseguenza di errori,
negligenze od omissioni nell'erogazione della prestazione
professionale richiesta, derivanti da condotte di natura colposa
(colpa lieve o colpa grave), inclusa la custodia infedele di
documenti e valori ricevuti dal cliente stesso.
Precisiamo, anche, che entrambe le norme (d.l. n. 138/2011 e D.P.R.
n. 137/2012) collegano l'obbligo di stipulazione di idonea polizza
professionale all'esercizio dell’attività professionale, con la
conseguenza che esso, pur essendo astrattamente riferibile a tutti
i professionisti iscritti ai rispettivi Ordini, diviene
concretamente esigibile solo qualora costoro mostrino di
esercitare in modo effettivo e attuale la professione; ciò val
quanto dire che l’obbligo nasce al momento dell'assunzione
dell'incarico quando deve rendere noto al cliente gli estremi della
polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione
successiva.
Aggiungiamo, anche, che la violazione della norma e, quindi, la
mancanza della polizza professionale costituirà illecito
disciplinare sanzionato dagli Ordini e dai Collegi
professionali.
In merito alle
condizione essenziali di una copertura
assicurativa di responsabilità professionale il CNI ha elencato
le principali caratteristiche che devono far parte della copertura
assicurativa di Responsabilità Civile Professionale degli
Ingegneri. In particolare:
- la previsione dei danni patrimoniali e dei danni di natura non
patrimoniale (danno biologico, esistenziale, danno d'immagine,
et.), in presenza o meno di un danno materiale;
- l'introduzione dell'ultrattività della garanzia, per gli
Assicurati che cessino l'attività;
- la previsione di una retroattività;
- la previsione di massimali minimo obbligatori, eventualmente
tarati per fasce di fatturato, per attività e per tipologia di
prestazione professionale (professionisti individuali, esercizio in
forma associata, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei
di professionisti);
- la c.d. Deemind Clause, ovvero la possibilità di denunziare
agli Assicuratori anche le semplici circostanze suscettibili a
causare una richiesta di risarcimento, garantendo in questo modo la
copertura dell'eventuale sinistro anche se lo stesso dovesse
insorgere in un tempo successivo;
- la c.d. Continuous Cover Clause, ovvero l'obbligo per
l'Assicuratore di tenere coperto un sinistro che derivi da
circostanze note prima della stipula della polizza e non denunciate
a precedenti Assicuratori, a condizione che ne momento
dell'errore/omissione l'Assicurato disponga di valida copertura
assicurativa;
- la garanzia di mantenimento della polizza per un tempo minimo
non inferiore all'anno, la previsione di tempi di preavviso in caso
di recesso da parte degli Assicuratori di almeno 180 giorni e
l'impossibilità per gli Assicuratori di dare disdetta per
sinistro.
In riferimento al problema dell’assicurazione dei professionisti,
per quanto concerne gli ingegneri segnaliamo la recente circolare
n. 262 del 6/8/2013 avente ad oggetto “Rettifica e aggiornamento
prospetti polizza professionale allegati alla circolare n. 250 del
12 luglio 2013” in cui vengono esaminate dettagliatamente le
offerte di varie compagnie assicurative.
Il Consiglio nazionale dei geologi ha, invece, proceduto ad
individuare, fra le presenti sul mercato, quella con condizioni
normative ed economiche migliori a soddisfare le esigenze dei
colleghi e tale incarico è stato affidato alla società di
brokeraggio I.G.B. s.r.l., che da tempo segue i bisogni
assicurativi sottopostigli dal CNG.
Il Consiglio nazionale degli Architetti PPC ha inteso negoziare,
nell'interesse degli iscritti agli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori d'Italia, più convenzioni
collettive per l'assicurazione per i danni derivanti al cliente
dall'esercizio dell'attività professionale nell'ottica della
massima trasparenza e concorrenzialità.
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