Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della legge di
conversione del decreto-legge 21 giugno n. 69 (cosiddetto “Del
Fare”), sono in vigore, definitivamente, le ultime modifiche al
Codice dei contratti.
Tra le modifiche introdotte spicca quella relativa all’articolo
82 (
Criterio del prezzo più basso) in cui il Parlamento
con un atteggiamento del tutto ondivago ha introdotto il comma
3-bis che aveva in precedenza già introdotto nell’articolo 81
(
Criteri per la scelta della migliore offerta); il testo è
identico e ricordiamo che tale comma 3-bis era stato introdotto
nell’articolo 81 dall'articolo 4, comma 2, lettera i-bis) del d.l.
n. 70/2011 convertito dalla legge n. 106/2011 e, successivamente,
abrogato dall’articolo 44, comma 2 del d.l. n.201/2011 convertito
dalla legge n. 214/2011. Con la modifica introdotta, nel caso di
scelta del criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso,
l’importo a base d’asta deve essere determinato al netto delle
spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei
minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale
di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive
previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello
e
delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Un’ulteriore modifica che non è, poi, leggibile tra gli articoli
modificati del Codice dei contratti è quella introdotta
dall’articolo 26-ter del decreto-legge nel testo convertito dalla
legge di conversione; nello stesso viene precisato che
per i
contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal Codice
dei contratti, affidati a seguito di gare bandite successivamente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l.
n. 69 e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di
anticipazione del prezzo,
è prevista e pubblicizzata nella gara
d’appalto la corresponsione in favore dell’appaltatore di
un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo
contrattuale.
Le modifiche introdotte dal decreto-legge cosiddetto “Del
Fare” nel testo convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
evidenziate nel testo aggiornato ed integrale del Codice dei
contratti che, sperando di fare cosa gradita ai nostri lettori,
alleghiamo alla presente notizia; le modifiche si
riferiscono, nel dettaglio agli articoli di seguito
evidenziati.
Art. 2 (
Principi) - Con la modifica introdotta al
comma 1-bis viene precisato che le stazioni appaltanti, nella
determina a contrarre, devono indicare la motivazione circa la
mancata suddivisione dell’appalto in lotti.
Art. 6 (
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture) - Con la modifica introdotta al
comma 5 viene precisato che l’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, deve vigilare al
fine di tutelare, anche, le piccole e medie imprese attraverso
l’adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali.
Art. 7 (
Osservatorio dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture) - Con la modifica introdotta al
comma 8 viene precisato che le stazioni appaltanti e gli enti
aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per
contratti di importo superiore a 50.000 euro, i dati concernenti il
contenuto dei bandi, con specificazione dell’eventuale suddivisione
in lotti .
Art. 38 (
Requisiti di carattere generale) - Con la
modifica introdotta al comma 3 viene riaffermata per le stazioni
appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire
d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva.
Art. 82 (
Criterio del prezzo più basso) - Con
l’introduzione del comma 3-bis viene precisato che nel criterio di
aggiudicazione con il prezzo più basso, lo stesso deve essere
determinato al netto delle spese relative al costo del personale,
valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla
contrattazione collettiva nazionale di settore tra le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei
datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione
integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle
disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Art. 118 (
Subappalto, attività che non costituiscono
subappalto e tutela del lavoro) - Con la modifica introdotta al
comma 6, viene riaffermato che ai fini del pagamento delle
prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la
stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di
regolarità contributiva in corso di validità relativo
all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
Art. 131 (
Piani di sicurezza) - Viene inserito il
comma 2-bis con cui viene precisato che con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, saranno individuati modelli
semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo
del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera
b) del Codice dei contratti, fermi restando i relativi
obblighi.
Art. 143 (
Caratteristiche delle concessioni di lavori
pubblici) - Con le modifiche introdotte ai commi 5 e 8 viene
precisato che all'atto della consegna dei lavori il soggetto
concedente dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni,
licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di
consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e che
detti atti sono legittimi, efficaci e validi.
Viene, poi, introdotto il comma 8-bis con cui è precisato che la
convenzione definisce i presupposti e le condizioni di base del
piano economico finanziario le cui variazioni non imputabili al
concessionario, qualora determinino una modifica dell'equilibrio
del piano, comportano la sua revisione. La convenzione contiene
inoltre una definizione di equilibrio economico finanziario che
faccia riferimento ad indicatori di redditività e di capacità di
rimborso del debito, nonché la procedura di verifica e la cadenza
temporale degli adempimenti connessi
Art. 144 (
Procedure di affidamento e pubblicazione del
bando relativo alle concessioni di lavori pubblici) - Con le
modifiche introdotte al comma 3-bis viene precisato che per le
concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando può
essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice può indire,
prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte,
una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati
a presentare le offerte, al fine di verificare l'insussistenza di
criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della
finanziabilità, e può provvedere, a seguito della consultazione, ad
adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione
delle offerte, che non può essere inferiore a trenta giorni
decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non può
essere oggetto di consultazione l’importo delle misure di
defiscalizzazione di cui all’articolo 18 della legge 12 novembre
2011, n. 183, e all’articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, nonché l’importo dei contributi pubblici, ove previsti.
Vengono, poi, inseriti i due nuovi commi 3-ter e 3-quater.
Art. 153 (
Finanza di progetto) – Viene inserito il
comma 21-bis con cui è precisato che al fine di assicurare adeguati
livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario
nell'operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni
contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del
Codice dei contratti
Art. 169-bis (
Approvazione unica progetto
preliminare ) – Vengono introdotte alcune modifiche ed
integrazioni ai commi 1 e 3
Art. 174 (
Concessioni relative a infrastrutture) –
Viene introdotto il comma 4-bis con cui, al fine di assicurare
adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema
bancario nell'operazione, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e
3-quater del Codice dei contratti
Art. 175 (
Promotore e Finanza di progetto) – Viene
introdotto il comma 5-bis con cui, al fine di assicurare adeguati
livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario
nell'operazione, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e
3-quater del Codice dei contratti
Art. 253 (
Norme transitorie) – Con le modifiche
introdotte al comma 9-bis viene previsto che le stazioni appaltanti
possano ricorrere fino al 31 dicembre 2015 all'esclusione
automatica delle offerte anomale per gli appalti di rilevanza
nazionale.
Con le modifiche introdotte al comma 15-bis viene previsto che
relativamente ai servizi di architettura e di ingegneria, per la
dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed
economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è
quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o
ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di
pubblicazione del bando di gara..
Con le modifiche introdotte al comma 20-bis le stazioni appaltanti
possono applicare fino al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui
agli articoli 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di
importo inferiore alle soglie comunitarie.
In allegato il
testo aggiornato ed integrale del Codice dei
contratti ma, anche, il
testo originario degli articoli del
codice, interessati dalle modifiche con a fianco il testo con le
modifiche introdotte dal decreto-legge n. 69/2013 coordinato con la
legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98.
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