La
Corte di Cassazione con la
sentenza n. 19989 del 30
agosto 2013, interviene, nuovamente, sul problema delle
strutture in cemento armato progettate da geometri
precisando che è possibile la progettazione e la direzione dei
lavori di costruzioni civili di modesta entità soltanto in data
successiva al
Decreto Legislativo 13 dicembre 2010, n. 212
che aveva proceduto all’abrogazione del
Regio Decreto 16
novembre 1939, n. 2229.
In particolare l’articolo 1 del R.D. n. 2229 prevedeva che, per
quanto attiene le costruzioni civili che adottino strutture in
cemento armato, sia pure modeste, ogni competenza docìvesse essere
riservata agli ingegneri ed agli architetti iscritti all’albo.
Con l’abrogazione di tale articolo 1,per le competenze dei geometri
occorre fare riferimento al R.D. n. 274/1929 ed il geometra è
legittimato a progettare e dirigere “
piccole costruzioni
accessorie in cemento armato che non richiedono particolari
operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possono
implicare pericolo per l’incolumità delle persone”.
Nel caso oggetto della sentenza la progettazione risaliva in data
antecdente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 212/2010 e,
quindi, ne consegue che la normativa all’epoca vigente non
consentiva al geometra la progettazione e la direzione delle opere
civili, ancorché modeste, ma in cemento armato.
Nella sentenza in argomento,
i giudici hanno escluso il diritto
al compenso del professionista anche perché il negozio
giuridico nullo, all’epoca della sua perfezione, perché contrario a
norme imperative, non può diventare valido ed acquistare efficacia
per effetto della semplice abrogazione di disposizioni vigenti
all’epoca del negozio stesso.
I giudici hanno precisato, altresì, che:
- ai tecnici diplomati (geometri e periti in edilizia) è
consentita soltanto la progettazione, direzione e vigilanza di
modeste costruzioni civili, con esclusione in ogni caso di opere
che prevedano l’impiego di strutture in cemento armato a meno che
non si tratti di piccoli manufatti accessori;
- la disciplina professionale non è stata modificata dalla legge
5 novembre 1971, n. 1086 e dalla legge 2 febbraio 1974, n. 74 che
si sono limitate a recepire la previgente ripartizione di
competenze.
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