Il
Consiglio nazionale degli Architetti PPC, con la
circolare prot. 800 del 30/08/2013 inviata a tutti i
Consigli territoriali, in riferimento alle previsioni contenute
nell’
articolo 15, comma 4 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179 convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha
comunicato di essere intervenuti “presso i Ministeri competenti e
la Banca d’Italia per escludere gli architetti da questo obbligo,
che ha un costo fisso annuale di circa 60 euro annui, ma che nella
nostra attività professionale è sostanzialmente inutilizzabile in
quanto i pagamenti anche minimi delle nostre attività professionali
sono normalmente superiori al tetto massimo di spesa della carta di
debito, facendo, altresì, presente che si può alternativamente
ricorrere al bonifico bancario e alle carte di debito o credito
virtuali, che non hanno costi per il professionista”.
Ricordiamo che il citato articolo 15, comma 4 recita testualmente
“
A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano
l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi,
anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti
effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte
salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231.”.
Nella nota indirizzata ai Ministeri, il Consiglio nazionale degli
Architetti PPC precisa che al comma 5 dello stesso articolo 15
viene, anche, precisato che “
Con uno o più decreti del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati
gli eventuali importi minimi, le modalita' e i termini, anche in
relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione
di cui al comma precedente. Con i medesimi decreti puo' essere
disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di
pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.”,
Il Consiglio nazionale evidenzia, poi, che
le carte di debito
hanno dei limiti di pagamento (c.d. massimali), sia giornaliero
che mensile e che per la attività professionale di Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, la previsione di
utilizzo di carte di debito, mediante POS, all’interno degli studi
professionali è una
disposizione, sostanzialmente,
inutilizzabile, in quanto i pagamenti, anche minimi per tali
attività professionali sono, normalmente, superiori ai massimali
della carta di debito.
In cinclusione, il Consiglio nazionale degli Architetti PPC chiede
ai Ministeri competenti ed alla Banca d’Italia “
di disciplinare,
all’interno degli emanandi decreti ministeriali, l’esclusione della
categoria professionale degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori tra i soggetti interessati di cui
all’art. 15 comma 5 del DL 179/2012, prevedendo, in
alternativa, all’interno dei predetti decreti ministeriali, di
poter ricorrere, in alternativa al POS, ad altri strumenti di
tracciabilità del denaro, ovvero bonifico bancario e carte di
debito o credito virtuali, che non hanno costi per il
professionista.”.
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