Sicurezza sul lavoro:
gli obblighi di osservanza delle
norme antinfortunistiche grava su tutti coloro che esercitano i
lavori. Ognuno è, infatti, destinatario diretto (iure
proprio) delle norme antinfortunistiche in funzione delle
rispettive attribuzioni e competenze. In particolare, il datore di
lavoro non perde la sua posizione di garanzia anche se nel cantiere
ove si trovi a lavorare sia operante l'appaltatore ed un
rappresentante del committente, in quanto anch'egli destinatario
delle disposizioni antinfortunistiche a tutela del lavoratore.
Questa la motivazione con cui la Cassazione, con la sentenza n.
35827 del 30 agosto scorso, ha confermato la condanna emessa dal
giudice d'appello, contro il coordinatore per la progettazione, il
datore di lavoro e legale rappresentante dell'impresa esecutrice
dei lavori e il legale rappresentante della ditta subappaltatrice
cui era stata affidata la realizzazione di un complesso edilizio,
per omicidio colposo aggravato dalla
violazione della norma
infortunistica a danno del lavoratore, a seguito della
morte per folgorazione di un operaio all'interno di un cantiere
dove non era stata appunto rispettata la distanza di sicurezza dai
cavi elettrici, come previsto dall'art. 11 del d. P. R. 164 del 7
gennaio 1956.
Una responsabilità riconosciuta su tutte le figure evidenziando
come
ciascuna di esse, con condotte indipendenti ma
convergenti, nella reciproca consapevolezza, abbia posto le
condizioni efficienti per il verificarsi dell'evento
mortale, quindi non voluto ma prevedibile: la Cassazione
ha quindi negato l'ipotesi di interruzione del nesso causale,
sussistendo invece l'obbligo di cooperazione tra l'impresa
appaltatrice e quella subappaltatrice, come sancito dall'art. 7
della legge 626/94.
Nell'ipotesi in cui i titolari della posizione di garanzia
siano più di uno, infatti, ciascuno di questi è, "per intero",
destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento,
con la conseguenza che, se è possibile che determinati interventi
siano eseguiti da uno dei garanti, è, però, doveroso per l'altro o
per gli altri garanti, dai quali ci si aspetta la stessa condotta,
accertarsi che il primo sia effettivamente intervenuto. Da qui ne
consegue che
il principio di affidamento non è invocabile
sempre e comunque,
dovendo contemperarsi con il
concorrente principio della salvaguardia degli interessi del
soggetto nei cui confronti opera la posizione di garanzia
(qui, per esempio, del lavoratore, "garantito" dal rispetto della
normativa antinfortunistica).
Situazione riscontrata nel caso in oggetto: in particolare, il
coordinatore della progettazione non avrebbe elaborato alcuna
indicazione preventiva atta ad eliminare il rischio derivante da
una linea elettrica aerea in prossimità dell'area dei lavori,
mentre il datore di lavoro e il subappaltatore, non avrebbero
redatto né approvato un piano di sicurezza e quindi le relative
misure ad esso collegate atte ad evitare il rischio di incidenti e
infortuni.
La sentenza chiarisce inoltre la corresponsabilità
specificandone i termini per ciascuna delle figure
implicate:
il datore di lavoro è garante
dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità
morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove
egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo gli
viene imputato come previsto dall'art. 40, comma 2, c.p.; al
coordinatore per la progettazione compete invece
la redazione del PSC (piano di sicurezza e coordinamento),
contenente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi
per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e del fascicolo con le
informazioni utili ai fini della prevenzione; infine, il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve
verificare sia l'applicazione delle disposizioni del PSC sia
l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) redatto da
ciascuna impresa presente nel cantiere, oltre a dovere organizzare
la cooperazione e il coordinamento delle attività, segnalare al
committente o al responsabile dei lavori le inosservanze, arrivando
anche ad esercitare personalmente il potere/dovere di sospendere,
in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni.
Sia il coordinatore per la progettazione che per
l'esecuzione dei lavori hanno una posizione di garanzia
diretta, essendo prevista una diretta responsabilità
penale per il caso di inosservanza dei loro obblighi.
Infine, la sentenza evidenza come
un'esclusione di
responsabilità dell'appaltatore è configurabile solo nel caso in
cui il subappaltatore svolga dei lavori, determinati e
circoscritti,
in piena ed assoluta autonomia organizzativa
e dirigenziale rispetto all'appaltatore, ma non nel caso
in cui vi sia interdipendenza tra i lavori svolti dai due
soggetti.
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